“Ecobonus”: cessione del credito anche ad uno solo dei fornitori
L'intero ammontare delle detrazioni cosiddette “ecobonus” maturate in capo al soggetto avente diritto può essere ceduto anche ad uno solo dei fornitori.
E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 425 del 1° ottobre 2020, in risposta ad interpello sul seguente caso: il committente dei lavori, al quale spettano le detrazioni cosiddette “ecobonus” in relazione ad interventi svolti nel 2018, ha ceduto nel corso del 2019 l’intero credito d’imposta ad uno dei fornitori (che è tra l’altro il soggetto che ha presentato interpello), in quanto l’altro fornitore non si è reso disponibile ad acquistare la sua quota del credito.
E dunque è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se ciascun fornitore può essere cessionario soltanto della quota parte del credito corrispondente alla prestazione che ha effettuato oppure se può acquisire anche la quota del credito spettante all’altro fornitore, nel caso in cui quest’ultimo non sia interessato ad acquisirlo.
La norma di riferimento è l'articolo 14 del D.L. 4.6.2013, n. 63, il quale prevede al comma 2-sexies che: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»
L’Agenzia delle Entrate richiama il provvedimento del direttore prot. n. RU 100372 del 18 aprile 2019, nel quale al punto 3.3 è stato stabilito che «in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore».
Tale indicazione, secondo l’Agenzia delle Entrate, deve intendersi nel senso che qualora la cessione sia disposta in favore di più fornitori:
- la cessione deve essere, in ogni caso, commisurata nel suo ammontare massimo alle spese sostenute nel periodo, per evitare duplicazioni;
- non è tuttavia prevista alcuna limitazione alla facoltà di cessione ai singoli fornitori (potenziali cessionari) sulla base del valore dei beni e servizi forniti.
Ne deriva dunque che il soggetto beneficiario delle detrazioni può anche cedere l'intero ammontare delle detrazioni cd. “ecobonus” maturate a favore di uno solo dei suoi fornitori, a nulla rilevando la circostanza che parte del credito ceduto sia relativo ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato al credito.