"Potere di disposizione”: chiarimenti dell’INL
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 5 del 30.9.2020, fornisce al proprio personale ispettivo le prime indicazioni relative al “potere di disposizione”, alla luce delle modifiche apportate dall’articolo 12-bis, comma 3, lett. b), del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni convertito con modificazioni dalla L. 120/2020) all’articolo 14 del D. Lgs. n. 124/2004.
Il novellato articolo 14 del D. Lgs. n. 124/2004 amplia notevolmente il “potere di disposizione” del personale ispettivo dell’INL ai fini della tutela dei lavoratori, consentendogli in via esclusiva la possibilità di adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione “in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative”, introducendo in tal modo un presidio sanzionatorio in relazione a tutti gli obblighi normativi e contrattuali per i quali non è prevista alcuna conseguenza in caso di mancata o errata applicazione.
In sostanza, la modifica normativa vuole favorire, attraverso l’ordine impartito dall’ispettore del lavoro, il rispetto di tutte quelle norme che sono sprovviste di un presidio sanzionatorio.
L’INL precisa che la modifica dell’art. 14 del D. Lgs. n. 124/2004 non incide sulla vigenza degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 520/1955, che disciplinano l’originario potere di disposizione, ma produce solo l’effetto di estendere tale potere, rendendolo applicabile:
1. “in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative” (art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004 come sostituito dall’art. 12 bis del DL n. 76/2020);
2. “in materia di prevenzione infortuni” nonché “per l'applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all'Ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale” (art. 10, D.P.R. n. 520/1955).
In relazione alle suddette tipologie di disposizione, sono previsti due differenti regimi sanzionatori:
1. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al nuovo art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 3.000 €, senza possibilità di applicare la procedura di diffida di cui all’art. 13 dello stesso d.lgs. n. 124/2004.
2. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 520/1955, impartita in relazione alla materia della “prevenzione infortuni” o in relazione ad altre disposizioni di legge per le quali è previsto un “apprezzamento discrezionale” da parte del personale ispettivo, continua invece ad essere punita:
− con la sanzione amministrativa da 515 a 2.580 € (art. 1, comma 1177, della L. n. 296/2006);
− con la pena dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda fino a 413 € “ se l’inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro”.
Ambito di applicazione del nuovo art. 14 del D. Lgs. n. 124/2004. Secondo l’INL, almeno in una prima fase, il nuovo potere di disposizione trova applicazione in relazione al mancato rispetto sia di norme di legge sprovviste di una specifica sanzione, sia di norme del contratto collettivo applicato anche di fatto dal datore di lavoro, mentre è da escludere con riferimento ad obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti, fermo restando che, nel caso in cui tali obblighi abbiano natura patrimoniale, resta sempre la possibilità di ricorrere alla conciliazione monocratica o alla diffida accertativa.
Ricorso amministrativo. Entro 15 giorni dal provvedimento di disposizione rimane ferma la possibilità di proporre ricorso al Direttore dell’ITL, il quale decide entro i 15 giorni successivi. Decorso inutilmente tale ultimo termine, il ricorso si intende respinto. Il ricorso comunque non sospende l’esecutività della disposizione.