Il Quadro UE sugli aiuti di Stato
Il diffondersi dell’epidemia da Covid-19 ha inevitabilmente impattato anche sull’organizzazione e sull’impostazione degli aiuti di stato forniti dalla UE.
Allo stato attuale infatti la Commissione Europea ha dovuto attivare una serie di interventi finalizzati a supportare le norme già in essere in materia di aiuti di Stato.
In primis si rileva che con Comunicazione 2020/C 224/02 pubblicata sulla GUUE dell’8 luglio 2020 sono stati prorogati fino al 2023 alcune norme non emergenziali sugli aiuti di Stato, e più precisamente:
- Il REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Gli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà
Ma l’intervento importante svolto nei mesi scorsi dalla Commissione Europea è la predisposizione del Quadro temporaneo, di durata limitata e volto a consentire agli Stati membri di adottare misure di aiuto all’economia nel contesto dello svilupparsi dell’epidemia da Covid-19.
Attenzione! Il Quadro temporaneo non sostituisce ma integra gli altri aiuti di stato già definiti dalla legislazione ordinaria.
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 è stato pubblicato il 19 marzo 2020 ed è stato integrato con altri tre emendamenti (3 aprile, 8 maggio e 29 giugno). Tra gli altri, il documento rende ammissibili gli aiuti di importo limitato, ossia agevolazioni fiscali, garanzie, prestiti, fino ad un massimo di 800.000 euro per impresa concedibile fino al 31 dicembre 2020. Tali aiuti non possono essere erogati ad imprese che si trovavano già in uno stato di difficoltà al 31 dicembre 2019.
In sintesi si rileva che il Bonus Pubblicità, agevolazione già in essere prima del diffondersi dell’epidemia, rientra nel calcolo del plafond previsto per regime de minimis, mentre il bonus locazioni ex art. 28 del Dl 34/2020 rientra nel calcolo previsto dal quadro temporaneo, in quanto si tratta di un sostegno alle imprese in epoca Covid-19.