Agevolazioni

Superbonus 110% e limiti di spesa: nuovi chiarimenti


L’Agenzia delle Entrate ha emesso la risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020, contenente chiarimenti in ordine ai limiti di spesa relativi al “Superbonus 110%” di cui all’articolo 119 DL 34/2020.

Il quesito riguarda il caso di un edificio in condominio composto da quattro unità immobiliari; i condòmini, in assenza di un amministratore, intendono incaricare un ufficio tecnico per la programmazione di un complesso di interventi consistente in:

  • posa di cappotto termico sull’involucro dell’edificio condominiale e sostituzione di finestre e portoni esterni,  nonché sostituzione delle soglie alle finestre e riposizionamento in facciata delle cerniere e della ferramenta delle persiane, per compensare lo spessore del cappotto;
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e dei sistemi di accumulo integrati e di infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici;
  • sostituzione degli impianti autonomi di climatizzazione delle singole unità immobiliari;
  • restauro della facciata con la sostituzione di grondaie e pluviali, restauro dei parapetti e delle persiane;
  • riduzione del rischio sismico e recupero del patrimonio edilizio.

Le nuove disposizioni sul superbonus 110% si affiancano a quelle già vigenti in materia di ecobonus e sismabonus, nonché a quelle in vigore dal 2020 in tema di bonus facciate. Non è dunque agevole muoversi tra i vari limiti indicati dal complesso quadro normativo.

Quanto al caso prospettato dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, fermo restando il rispetto dei requisiti e delle caratteristiche tecniche richieste dall’art.119 DL Rilancio:

  • per gli interventi di isolamento termico, il limite di spesa è di euro 40.000 per ciascuna delle 4 unità immobiliari che compongono l’edificio, e pertanto ammonta ad un totale di euro 160.000;
  • per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, eseguiti sulle parti comuni, il limite di spesa è di euro 96.000 per ciascuna delle 4 unità immobiliari che compongono l’edificio, e pertanto ammonta ad un totale di euro 384.000, con la precisazione che “ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile, ed effettivamente rimborsata al condominio, anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare”: e così, nel caso in esame, ciascun condomino potrà calcolare la detrazione anche su un importo di spesa a lui imputata superiore a 40.000 euro (per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache) o a 96.000 euro (per interventi di riduzione del rischio sismico), in quanto il limite massimo di spesa agevolabile è quello totale riferito all’intero edificio.

Quanto agli altri interventi, rientrano come interventi “trainati” ex art. 119 DL Rilancio:

  • la sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto come, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso nonché dei portoni esterni che delimitino l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, con una detrazione massima spettante pari a 60.000 euro per ciascun immobile;
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, con una detrazione massima spettante è pari a 60.000 euro per ciascun immobile;
  • la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale, con una detrazione massima pari a 30.000 euro per ciascun immobile (e spetta anche qualora, come prospettato dall’Istante, sia sostituito o integrato l’impianto delle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio in condominio in assenza di un impianto termico centralizzato);
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, su un ammontare massimo delle spese pari a 3.000 euro;
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, su un ammontare massimo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.

L’aliquota più elevata (110%) si applica agli interventi “trainati” purché effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al superbonus (e cioè se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”, cfr Circolare n.24/E/2020).

Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili (come nel caso oggetto di interpello), il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati, tenendo però presente che in relazione ai diversi interventi agevolabili le spese devono essere distintamente contabilizzate e devono essere posti in essere gli adempimenti previsti per ogni categoria di intervento.

La risoluzione fornisce poi una importante precisazione: l’esecuzione sulle parti comuni dell’edificio in condominio di almeno un intervento “trainante” consente a ciascun condomino di fruire del Superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi “trainati” che rientrano nell’ecobonus (tra cui, come nel caso in esame, la sostituzione degli infissi e del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente), ma su un massimo di due unità immobiliari (sulle eventuali ulteriori unità, sarà applicabile l’ecobonus).

Infine, il restauro della facciata non rientra nell’ambito applicativo del superbonus, bensì in quello del “bonus facciate”, il quale comunque rientra tra i bonus per i quali è possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.