Agenzia delle entrate: chiarimenti sul trattamento fiscale del welfare aziendale
Con due concomitanti Risoluzioni del 25 settembre 2020, la n. 55/E e la n. 57/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale riservato a problematiche di welfare aziendale.
Risoluzione n. 55/E/2020
In particolare, la Risoluzione n. 55/E/2020, ha ad oggetto il trattamento fiscale dei benefit offerti a categorie di dipendenti nell’ambito di un Piano welfare aziendale.
Nello specifico, la società istante ha intenzione di adottare un Piano welfare a carattere premiale ed incentivante per l’accrescimento della motivazione dei propri dipendenti. Il Piano è rivolto ai lavoratori appartenenti a due aree aziendale diverse ed è attivato con due distinti regolamenti aziendali che, al raggiungimento di un obiettivo minimo di fatturato per l’annualità 2019, riconosce ai dipendenti un credito welfare per l’anno 2020 da utilizzare attraverso una specifica piattaforma web che consentirebbe ai destinatari la fruizione di utilità specificatamente individuate.
L’importo del credito welfare riconosciuto ai dipendenti è graduato per livello di inquadramento e anzianità di servizio, e riparametrato in caso di fatturato inferiore all’obiettivo prestabilito.
Il contenuto del Piano è obbligatorio ed immodificabile per tutta la sua durata e prevede l’accesso ad un medesimo paniere di benefit per entrambe le categorie di lavoratori con almeno 2 anni di anzianità di servizio in azienda alla data del 31/12/2018 e con un orario di lavoro giornaliero di almeno 6 ore.
La Società istante chiede quindi se ai benefit compresi nel Piano welfare di entrambi i regolamenti sia possibile applicare il regime di esclusione da imposizione sul reddito di lavoro dipendente (ex art. 51, comma 2, lett. f) e f-bis), del TUIR), nonché se sia interamente deducibile, ai fini IRES, ai sensi dell’art. 95, comma 1, del TUIR, il costo sostenuto dalla stessa per l’anno d’imposta 2019, senza incorrere nella limitazione della deducibilità del solo 5 per mille prevista dall’art. 100 del medesimo Testo Unico.
Nella Risoluzione l’Agenzia rileva che l’erogazione delle utilità dettagliatamente specificate nei Regolamenti aziendali di welfare sembra assumere carattere premiale, in linea con la ratio dell’art. 51, commi 2 e 3, del TUIR, dal momento che il credito welfare, che consente l’accesso alla fruizione di beni e servizi, è riconosciuto qualora l’azienda raggiunga, nel 2019, un obiettivo minimo di fatturato da essa fissato.
In ragione delle descritte circostanze e nel presupposto che queste ultime condizioni non circoscrivano i destinatari dell’offerta ad alcuni e ben individuati lavoratori, si è dell’avviso che il Piano welfare rispetti il presupposto richiesto dall’art. 51, comma 2, del TUIR, dal momento che esso è rivolto a due "categorie di dipendenti".
Per quanto concerne invece la deducibilità, ai fini IRES, dei costi sostenuti dalla Società per l’attuazione del Piano, nessuna criticità si rileva all’applicazione dell’art. 95 del TUIR ai fini della deducibilità dei costi sostenuti dalla Società istante, laddove le utilità ricomprese nel Piano, e offerte ai dipendenti, vengano riconosciute in ragione di contratto, accordo o regolamento aziendale che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale.
Risoluzione n. 57/E/2020
La Risoluzione n. 57/E/2020, riguarda il trattamento fiscale dello sconto riconosciuto ai dipendenti per l'acquisto diretto di beni a seguito di apposita convenzione stipulata dal datore di lavoro ex art. 51, comma 3, del TUIR.
La società istante svolge, in Italia, prestazioni di servizi (consegna merci, ricezione ordini, logistica, ecc.) per una società europea di e-commerce, specializzata nella vendita online, che consente di acquistare, tramite una piattaforma web, i propri prodotti in tutta Europa.
Grazie a una convenzione tra la e-commerce, in qualità di fornitore, e l’istante, in qualità di datore di lavoro, ai dipendenti di quest’ultima sarà riconosciuto uno sconto del 40% sui prodotti acquistati direttamente attraverso la suddetta piattaforma web, per un importo massimo di spesa per dipendente di 1.080 euro annui.
Il pagamento a prezzo “ribassato” sarà effettuato sulla piattaforma web direttamente dal dipendente della società istante con propri mezzi di pagamento.
La società chiede quale sia il corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, agli sconti concessi dalla e-commerce ai suoi dipendenti sulla base della convenzione stipulata.
L’Agenzia delle Entrate rileva che la locuzione “il diritto di ottenerli da terzi” contenuta nell’art. 51, cimma 3, del TUIR, è da porre in collegamento con il principio generale vigente in materia di reddito di lavoro dipendente (c.d. principio di onnicomprensività). in base al quale costituisce reddito tutto ciò che il dipendente riceve, anche da terzi, in relazione al rapporto di lavoro.
Per la definizione del valore normale, si richiama l’art. 9, comma 3, del TUIR che lo individua nel prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
Riguardo al concetto “sconti d’uso”, l’Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di precisare che per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, il loro valore normale di riferimento possa essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l’eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro (v. Circolare n. 26/E/2010).
Pertanto, anche i prezzi ribassati praticati dalla e-commerce ai dipendenti della società sulla base di specifica convenzione non costituiscono redditi imponibili dal momento che il valore normale dei beni acquistati dai dipendenti è pari a quanto da questi pagato