Segnalazioni Antiriciclaggio. Nuovo limite di 5.000 euro
In data 25 agosto 2020 è stato pubblicato dall’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) il Provvedimento che ha apportato modifiche alla disciplina per “la produzione e l’invio delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA)”.
I destinatari del Provvedimento sono le banche, gli istituti di pagamento, Poste italiane, le SIM, le SICAV, gli istituti di moneta elettronica, le imprese di assicurazione, le società fiduciarie e Cassa depositi e prestiti.
A tali soggetti, essendo stato abrogato l’obbligo della tenuta dell’Archivio unico informatico, è riconosciuta piena autonomia nella scelta del supporto tecnico, ritenuto idoneo per la registrazione dei dati, dal quale ricavare le informazioni da trasmettere.
In relazione alle predette informazioni, il Provvedimento “abbassa” il limite per l’invio delle SARA, fissando l’importo a 5.000 euro.
Al riguardo l’articolo 3 del Provvedimento espressamente prescrive che i soggetti obbligati devono trasmettere alla UIF i dati aggregati al fine di consentire l’effettuazione di analisi volte a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali, “aggregando” le operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro.
Operativamente, i destinatari dovranno aggregare con cadenza mensile le operazioni effettuate dalla clientela sulla base di una serie di causali riportate nell’Allegato 1 del Provvedimento.
Per ciascuna causale, si indicherà l’importo totale delle operazioni, in unità di euro, nonché il numero delle operazioni poste in essere nel periodo di riferimento, attribuendo separata evidenza al numero delle operazioni eseguite in contante e al relativo importo.
Devono essere, altresì, trasmesse le informazioni sulla residenza e sull’attività economica del cliente, utilizzando i codici di cui all’Allegato 2 del Provvedimento.
Per le operazioni di bonifico occorre indicare anche le informazioni sull’ubicazione dell’intermediario della controparte e, ove note, sulla residenza della controparte.
Per le rimesse di denaro con l’estero va indicato anche il paese dal quale o verso il quale sono trasferiti i fondi. Per le rimesse domestiche va indicato, ove noto, anche il comune dal quale o verso il quale sono trasferiti i fondi. In entrambi i casi vanno riportati, qualora noti, il comune, ovvero, in caso di residenza all’estero, il paese della controparte.
Le operazioni in questione devono essere inviate, con cadenza mensile, tramite il portale “Infostat-UIF” della Banca d’Italia, previa adesione al Sistema di segnalazione on-line, entro il secondo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento.
In caso di errori nelle segnalazioni trasmesse nel corso degli ultimi cinque anni, l’intermediario deve provvedere ad inviare senza ritardo dati sostitutivi. Qualora gli errori riguardino periodi antecedenti, comunque non oltre i dieci anni, prima di effettuare la correzione, occorre comunicare alla UIF la tipologia di errore, le operatività coinvolte e il relativo numero di operazioni nonché l’ammontare delle operazioni.
Nel modulo di adesione al portale “Infostat-UIF” si dovrà indicare il referente SARA nella persona del responsabile antiriciclaggio; nel caso di succursali, qualora il responsabile antiriciclaggio sia individuato presso la casa madre, il referente SARA sarà il rappresentante legale della succursale. Il referente SARA, attraverso il portale “Infostat-UIF”, può abilitare altri soggetti all’inserimento e alla trasmissione dei dati SARA. Egli, comunque, è responsabile della trasmissione dei dati aggregati e rappresenta l’unico interlocutore per tutte le questioni concernenti tali segnalazioni.
Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dalle segnalazioni riguardanti le operazioni effettuate nel mese di gennaio 2021, da inviare entro il 2 aprile 2021.