PEC imprese individuali: conseguenze della mancata comunicazione al Registro delle Imprese
La PEC é stata introdotta dal Decreto 185/2009 ed è uno strumento di trasmissione delle comunicazioni che aggiunge valore legale al semplice messaggio e-mail; con il DL 18 ottobre 2012 n. 179 si è esteso l'obbligo di attivare un indirizzo PEC anche alle ditte individuali, oltre che alle imprese costituite in forma societaria.
Il 30 giugno scade, per le imprese individuali già iscritte alla data del 20 ottobre 2012 al Registro Imprese, il termine per comunicare l’indirizzo PEC.
La Camera di Commercio di Torino ricorda che la mancata comunicazione della PEC entro tale data non comporta direttamente delle sanzioni pecuniarie: il Registro imprese, o l'Albo imprese artigiane, che riceverà una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non abbia ancora iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, sospenderà la domanda fino a quando non verrà comunicato tale indirizzo e comunque non oltre quarantacinque giorni.
In caso di mancata regolarizzazione entro questo termine, la domanda sarà considerata come non presentata.
La domanda di iscrizione del solo indirizzo PEC non è soggetta ad imposta di bollo nè al pagamento di diritti di segreteria.