Aziende agricole: esoneri per calamità
La circolare n. 99 del 14 giugno 2013 dell'INPS mette a disposizione le novità normative riguardanti la concessione alle aziende agricole degli esoneri contributivi per calamità e le relative modalità di richiesta e gestione dell’esonero.
Novità introdotte dal DLgs n.82/2008
Il Decreto legislativo n. 82/2008 ha apportato sostanziali modifiche in merito:
- ai requisiti soggettivi richiesti alle aziende agricole beneficiarie degli stessi interventi;
- al requisito oggettivo inerente la percentuale di intensità dei danni conseguenti alla calamità naturale o agli eventi eccezionali che dà diritto alle agevolazioni previdenziali previste.
Nuovi requisiti soggettivi
Il legislatore, per gli eventi calamitosi verificatisi a decorrere dal 20 maggio 2008, ha privilegiato, per la concessione degli aiuti compensativi, da un lato, i danni che colpiscono la produzione primaria, ammettendo al beneficio le sole imprese agricole di cui all'art.2135 c.c. nonchè le cooperative che svolgono attività di produzione agricola; ha altresì aggiunto il requisito dell’iscrizione nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome.
Nuovo requisito oggettivo
Il D.lgs. n. 82/2008 ha stabilito che l’accesso agli interventi compensativi è riconosciuto alle aziende che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.
La misura dell’esonero sarà quindi la seguente:
- 17%: per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al trenta per cento ed inferiore o pari al settanta per cento della produzione lorda vendibile;
- 50%: per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al settanta per cento della produzione lorda vendibile.
Adempimenti delle aziende per l'accesso al beneficio
Le aziende interessate dovranno presentare istanza accedendo al sito Internet dell’Istituto (www.inps.it). Nelle more dell’aggiornamento del modulo telematico di richiesta del beneficio, le aziende provvederanno:
- Nell’ipotesi in cui abbiano già inoltrato richiesta telematica ad integrare la domanda con apposita dichiarazione di responsabilità da inviare a mezzo posta elettronica.
- Nell’ipotesi in cui non abbiano ancora inoltrato alcuna richiesta, ad inviare la stessa a mezzo della procedura telematica e ad allegare alla stessa un file contenente , sia apposita dichiarazione di responsabilità che la copia di un valido documento di riconoscimento del beneficiario, da inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo soggetto contribuente.