Lavoro

Riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti


Con la Circolare n. 88 del 7 giugno 2013 l`INPS ha reso noti alcuni chiarimenti riguardanti la riscossione 2013 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata.

Quali sono i termini e le modalità del versamento?

L'Istituto rende noto di avere predisposto i seguenti documenti:

  • un prospetto di liquidazione che indichi gli importi e le causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all’anno 2013;
  • una lettera esplicativa delle modalita` di determinazione degli importi.

Il  prospetto e` disponibile nel “Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti”. 

I lavoratori autonomi, che svolgono le attivita` di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR, e che sono tenuti alla iscrizione e alla contribuzione presso Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 devono versare il contributo dovuto, al netto degli acconti versati nel corso dell'anno precedente, entro le scadenze stabilite ai fini fiscali. Alla stessa data deve essere versato anche l’acconto relativo all’anno d’imposta 2013.

L`INPS ha altresì specificato che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Reddito imponibile

  • Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
  • Per i Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile  è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef compreso quello in forma associata e/o quello proveniente dal regime dell’imprenditoria giovanile.

Rateizzazione

  • Per i commercianti e gli artigiani ha ad oggetto i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione  dei contributi dovuti sul minimale predetto.
  • Per i liberi professionisti la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2012 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2013.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello Unico Persone Fisiche 2013.

Il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2013.

Compensazione

La compensazione tramite modello F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2012. Tutte le somme riferite ad emissioni precedenti dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, di compensazione contributiva 

La compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite modello unificato F24.

Per la contribuzione a credito, e non utilizzata in compensazione, il professionista deve presentare istanza di rimborso collegandosi all’indirizzo www.inps.it.

Quali sono le scadenze?

  • 17 giugno 2013: saldo 2012 e primo acconto 2013;
  • 2 dicembre 2013: secondo acconto 2013.

Nel caso in cui si effettuino versamenti dal 17 giugno al 17 luglio 2013, è prevista una maggiorazione, a titolo di interessi, pari allo 0,40%.