Reti d’impresa: con la Circolare 20/E nuovi chiarimenti sulle agevolazioni fiscali
La Circolare n. 20/E diffusa ieri, 18 giugno, dall’Agenzia delle Entrate contiene numerosi chiarimenti orientati a fare il punto sull’impatto fiscale dei "Decreti Crescita" (Decreti Legge n. 83/2012 e n. 179/2012) in riferimento alla disciplina civilistica del contratto di rete di imprese.
Il documento di prassi sottolinea, infatti, come le reti di impresa dotate di un fondo patrimoniale comune possono acquisire un’autonoma soggettività giuridica, distinta rispetto a quella delle singole imprese partecipanti; così facendo, la rete diventa un autonomo soggetto passivo di imposta a cui fanno capo i conseguenti obblighi tributari. Vengono, inoltre, affrontati alcuni aspetti della disciplina agevolativa introdotta dall’articolo 42, commi da 2-quater a 2-septies del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, a favore delle imprese aderenti ad un contratto di rete.
Reti-soggetto e Reti-contratto: due modi di fare rete
Le reti di impresa dotate di un fondo patrimoniale comune possono decidere di iscriversi al registro delle Camere di Commercio e divenire così reti-soggetto, dotate di autonoma soggettività giuridica, e quindi anche tributaria, oppure, aderire ad un modello contrattuale “puro” di rete di imprese, cioè la rete-contratto, in cui la titolarità di beni, atti, diritti e obblighi restano riferibili per quota ai singoli soggetti partecipanti, anche dal punto di vista fiscale.
Agevolazione fiscale: via libera alle cooperative
Anche le società cooperative, continua il documento di prassi, possono accedere all’agevolazione fiscale che consiste nella sospensione della tassazione sugli utili. Infatti, il principio che impone alle società cooperative di assoggettare a imposizione una parte minima degli utili non impedisce di fruire dell’agevolazione prevista per le imprese che aderiscono al contratto di rete.
Vantaggio fiscale e investimenti
Al fine di incentivare l’attuazione del programma di rete, il vantaggio fiscale è concesso prima della realizzazione degli investimenti rilevanti, a patto che, precisa la Circolare, l’impiego degli utili per i quali è accordato il beneficio della sospensione delle imposte avvenga entro l’esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la destinazione degli stessi.
Imposta di registro
Riguardo alle problematiche relative all’imposta di registro, l’Agenzia chiarisce il diverso trattamento applicabile alle reti-soggetto e alle reti-contratto affermando come il contratto di rete di imprese rientri tra gli atti soggetti a registrazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del DPR n. 131/1986.
Rete-soggetto e attività commerciale/agricola. Nelle ipotesi di svolgimento di attività commerciale o agricola in via esclusiva o principale, in relazione ai conferimenti al fondo patrimoniale comune, si rende applicabile l’articolo 4, lettera a), della Tariffa, parte prima, secondo cui sono soggetti all’imposta la costituzione e l’aumento del capitale o patrimonio“delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole”. Quindi, in relazione a:
- Conferimenti di proprietà o diritti reali di godimento su beni immobili:
l’imposta è dovuta nelle misure indicate nell’articolo 1 della Tariffa - Apporti di denaro o di beni mobili:
l'imposta è dovuta l’imposta in misura fissa (euro 168,00)
Rete-soggetto con diversa attività. Qualora la rete-soggetto non svolga attività commerciale o agricola in via principale o esclusiva, per i conferimenti al fondo comune trovano applicazione le disposizioni dettate dagli articoli della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986. In via residuale, “per gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, si applica l’articolo 9, in base al quale l’imposta di registro è dovuta nella misura del 3%.
Contratti di rete sena soggettività giuridica. In questo caso si applica, in linea generale, l’imposta di registro nella misura fissa di euro 168,00, prevista - dall’articolo 11 della Tariffa, parte prima - per gli atti pubblici o scritture private autenticate non aventi per oggetto atti a contenuto patrimoniale. L’Agenzia chiarisce, infatti, che la costituzione di vincoli non traslativi non è soggetta all’imposta sulle successioni o donazioni, e sconta l’imposta di registro in misura fissa, ordinariamente prevista per gli atti privi di contenuto patrimoniale. Quindi, con i conferimenti al fondo patrimoniale comune, le imprese partecipanti alle reti-contratto destinano, di fatto, parte del proprio patrimonio alla realizzazione del programma comune, senza che si verifichi alcun effetto traslativo.