Liquidazione IVA per cassa: vademecum delle novità nel decreto MEF
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2012 il decreto MEF dell'11 ottobre 2012 in cui vengono ripresi i punti cardine sulla liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa in considerazione di quanto previsto dal DL Sviluppo.
Una breve ed intuitiva tabella ne racchiude i principi salienti:
Normativa |
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Ambitoapplicativo(Articolo 1) |
Possono usufruire del regime per cassa ai fini del versamento differito dell’IVA al momento dell’incasso:
Il principio di cassa si applica su tutte le operazioni attive e su tutte le operazioni passive (pago l’IVA quando incasso le fatture e posso detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto solo dopo averle pagate). |
Modalità operative
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Cessione dei beni o prestazione di servizi Si emette regolare fattura con addebito dell’IVA, ma quest’ultima diviene esigibile (cioè andrà versata all’Erario) all’atto dell’incasso dei relativi corrispettivi e in ogni caso decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, tranne l’eventualità in cui prima della decorrenza dell’anno il cliente sia stato assoggettato a procedura concorsuale. Acquisti di beni o prestazioni di servizi Le fatture relative agli acquisti andranno registrate normalmente sui registri IVA ma l’IVA diventerà detraibile solo al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e comunque decorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata. Attenzione che per momento di effettuazione dell’operazione, in caso di fatturazione differita a fine mese, rileva in ogni caso il momento della consegna dei beni o della spedizione a prescindere dalla data di fatturazione dell’operazione. |
Operazioni escluse(Articolo 2 e 3) |
Operazioni attive 1. per quelle operazioni per le quali l’imposta è applicata secondo regole particolari, tra queste ricordiamo le operazioni attive effettuate nell’ambito:
I soggetti che effettuano queste operazioni possono, previa separazione dell’attività esercitata ai fini IVA, applicare il principio di cassa su tutte le altre operazioni 2. per le operazioni effettuate nei confronti dei privati o di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni sia se residenti in Italia che all’estero. Operazioni passive
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Opzione(Articolo 4) |
Non occorre un’opzione preventiva, la contabilità di cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente e la scelta andrà comunicata nella prima dichiarazione IVA successiva all’esercizio dell’opzione, tale regola vale anche per coloro che iniziano l’attività. L’opzione dell’IVA per cassa è vincolante per almeno un triennio, salvo che non si superi i 2.000.000 di euro. Trascorsi i primi 3 anni l’opzione resta valida di anno in anno con facoltà di revoca da parte del contribuente. |
Decorrenza(Articolo 4) |
L’IVA per cassa può essere adottata a partire dal 1° dicembre 2012 e, in questo caso, l’anno 2012 è da considerarsi come primo anno di applicazione del regime. Il regime può essere applicato sia da coloro che liquidano l’IVA con cadenza mensile che trimestrale (in questo caso solo per le fatture di dicembre). Per coloro che non optano inizialmente per l’IVA per cassa, pur avendone i requisiti, potranno effettuarla all’inizio di ogni anno. |
Adempimento(Articolo 4) |
Per coloro che hanno scelto il regime di cassa sulle fatture emesse dovranno riportare l’annotazione “IVA per cassa” ai sensi dell’art.32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83. |
Effetti su terzi |
Coloro che ricevono una fattura con l’indicazione dell’IVA per cassa, potranno portarsi in detrazione immediatamente l’IVA risultante dalla fattura indipendentemente dalla data del pagamento, tranne il caso in cui a loro volta abbiano optato per l’IVA per cassa. |