Lavoro

Lavoro a chiamata: il nuovo modello per la comunicazione preventiva



Lo scorso 25 giugno 2013 il Ministero del Lavoro ha emanato il Decreto direttoriale di adozione del modello definitivo di comunicazione “UNI-Intermittente” utilizzabile dal prossimo 3 luglio 2013 per l’invio della comunicazione preventiva della chiamata di lavoro intermittente, così come previsto dal decreto interministeriale del 27 marzo 2013.

Il Ministero del Lavoro ha quindi ritenuto di dover fornire un riepilogo circa le modalità di effettuazione della comunicazione preventiva che saranno disponibili dal 3 luglio 2013, e lo ha fatto per mezzo della Circolare n. 27 del 27 giugno 2013.

Il modello “UNI-Intermittente” contiene i dati identificativi del datore di lavoro che effettua la comunicazione nonché quelli del lavoratore utilizzato in modo tale da individuare con certezza le parti interessate al rapporto di lavoro intermittente per il quale si sta effettuando la comunicazione:

  • codice fiscale e indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro;
  • codice fiscale del lavoratore interessato;
  • codice di comunicazione del modello UNILAV cui la chiamata si riferisce (campo non obbligatorio);
  • data inizio e data fine della prestazione per la quale si sta effettuando la comunicazione

Con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 27 marzo 2013 le modalità per comunicare la chiamata di lavoro intermittente, così come previsto dal nuovo comma 3 bis dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 276/2003 saranno esclusivamente le seguenti:

  1. via email all’indirizzo di posta certificata intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it;
  2. per il tramite del servizio informatico reso disponibile attraverso il portale cliclavoro www.cliclavoro.gov.it

Una modalità ulteriore, utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione, è data dalla possibilità di inviare un SMS al nr. 339-9942256.

Le comunicazioni effettuate con le modalità descritte possono essere annullate esclusivamente tramite e-mail da indirizzare al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata di cui al punto 1., intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it ovvero richiamando sul portale cliclavoro il modello on line precedentemente inviato e selezionando la funzione "annullamento" in corrispondenza delle prestazioni da annullare.

In caso di malfunzionamento dei servizi telematici (nella Circolare il Ministero rinvia esplicitamente alla sola comunicazione via SMS, ma pare ovvio che si tratti di refuso che probabilmente sarò corretto in sede di pubblicazione), i soggetti abilitati possono adempiere agli obblighi inviando, nei termini previsti dalla legge, il Modello “UNI-intermittente” al numero di fax della competente Direzione territoriale del lavoro, preoccupandosi in tal caso di conservare la copia del fax unitamente alla ricevuta di malfunzionamento rilasciata direttamente dal servizio informatico.

In relazione ai lavoratori intermittenti del settore dello spettacolo, viene infine confermato che l'obbligo della comunicazione preventiva potrà considerarsi adempiuto anche attraverso la richiesta del certificato di agibilità di cui all'art. 10, D.Lgs. 708/1947.

In materia di sanzioni, la Circolare ci ricorda innanzitutto che si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, e che tale violazione non è diffidabile.

Tuttavia, il Ministero ci ricorda anche che in base ai chiarimenti già forniti in merito, “la sanzione in esame trova applicazione con riferimento ad ogni lavoratore e non invece per ciascuna giornata di lavoro per la quale risulti inadempiuto l’obbligo comunicazionale. In sostanza, per ogni ciclo di 30 giornate che individuano la condotta del trasgressore, trova applicazione una sola sanzione per ciascun lavoratore".