Fisco

Piccoli imprenditori senza IRAP


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15641 del 21 giugno 2013 afferma che non sussiste il prelievo fiscale IRAP per i piccoli imprenditori non strutturati cioè privi della autonoma organizzazione.

I giudici di legittimità accolgono il ricorso di un contribuente contro il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate su un’istanza di rimborso IRAP motivando la decisione in quanto l'’esercizio dell’attività di agente di commercio e l’esercizio dell’attività di promotore finanziario sono assoggettabili all’imposta regionale sulle attività produttive unicamente qualora si tratti di attività autonomamente organizzate.

Come più volte precisato " il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni".

In conclusione agenti di commercio e promotori finanziari hanno diritto al rimborso dell’IRAP versata qualora riescano a dimostrare che non svolgono un’attività autonomamente organizzata.