Job on call: novità in materia di comunicazione preventiva
A partire dallo scorso 18 luglio i datori di lavoro che intendano avvalersi delle prestazioni di lavoro intermittente (da parte di lavoratori a chiamata già regolarmente assunti) devono adempiere all’obbligo – introdotto dalla Riforma Fornero – della preventiva comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, ai sensi del nuovo comma 3 bis aggiunto all’articolo 35 del decreto legislativo n. 276/2003 dalla legge n. 92/2012 (Riforma del lavoro).
A seguito dell'entrata in vigore della legge 92/2012 di Riforma del mercato del lavoro, in diverse occasioni il Ministero del Lavoro ha fornito istruzioni e chiarimenti circa le modalità di effettuazione della nuova comunicazione preventiva di "chiamata" del lavoratore intermittente, a volte tornando anche sui suoi passi.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - il 18 giugno 2013 - del decreto interministeriale 27 marzo 2013 pare fornire le istruzioni definitive circa le procedure attuabili al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la violazione dei nuovi obblighi.
Verrà infatti adottato - con un ulteriore nuovo decreto che dovrà essere emanato dal Direttore Generale delle politiche dei servizi per il lavoro - il modello di comunicazione "UNI-Intermittente", che potrà esere compilato esclusivamente attraverso strumenti informatici.
Il modello "UNI-Intermittente" dovrà in ogni caso contenere i seguenti dati obbligatori:
- i dati identificativi del lavoratore
- i dati identificativi del datore di lavoro
- le date di inizio e fine della prestazione lavorativa cui la chiamata si riferisce.
Il modello dovrà essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalità alternative:
- via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata appositamente creato
- per mezzo dei servizi informatici disponibili sul portale cliclavoro www.cliclavoro.gov.it
Sarà inoltre possibile adempiere al nuovo obbligo mediante l'invio di un SMS contenente almeno il codice fiscale del lavoratore, ma esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.
La trasmissione effettuata con modalità diverse non sarà ritenuta valida.
Solo in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici sarà consentito inviare la comunicazione al numero di fax delle Direzione Territoriale del Lavoro competente.
In relazione ai lavoratori intermittenti del settore dello spettacolo, infine, il Ministero precisa che l'obbligo della comunicazione preventiva dovrà considerarsi adempiuto anche attraverso la richiesta del certificato di agibilità di cui all'art. 10, D.Lgs. 708/1947.
Le nuove modalità comunicative entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, ovverosia il prossimo 3 luglio 2013.