Fisco

I acconto IMU 2013: la circolare MEF fornisce chiarimenti sul pagamento


Il dipartimento delle Finanze in data 23 maggio ha pubblicato la circolare n. 2/DF nella quale fornisce chiarimenti in merito al versamento della prima rata dell'Imposta municipale propria (IMU) relativa all'anno 2013 in seguito alla pubblicazione del Decreto Legge n. 35/2013 che ha disposto la sospensione del versamento dell'imposta dovuta sulle:

  • abitazioni destinate a prima casa
  • sulle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazioni principali
  • sugli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti Autonomi per le Case Popolari 

ancor prima dell’approvazione definitiva della modifica normativa proposta al DL n. 35/2013, che dovrà essere convertito in legge entro il 7 giugno. L’obiettivo dell'emendamento è, infatti, quello di facilitare gli adempimenti che diversamente si troverebbero a dover consultare il sito del MEF alla ricerca della pubblicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune con tempi troppo a ridosso delle scadenze.

Con il documento in oggetto si chiarisce come nell’ipotesi in cui i contribuenti versino la prima rata tenendo conto anticipatamente del contenuto dell’emendamento, varrà la regola prevista dallo Statuto del contribuente in base alla quale “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.

Mutamento dei requisiti soggettivi e oggettivi dell'IMU

Come già precisato, l’emendamento prevede che il pagamento della prima rata dell’IMU avvenga sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente ma,  “anno precedente” vale esclusivamente per le aliquote e per le detrazioni applicabili e non anche per gli altri elementi relativi al tributo, come, ad esempio, il presupposto impositivo e la base imponibile. Relativamente a questi ultimi, si deve tenere conto della disciplina vigente nell’anno di riferimento cosicchè

→ la prima rata dell’IMU potrebbe non coincidere esattamente con la metà dell’imposta dovuta per l’anno precedente

I caso pratico

Qualora nel 2013, un immobile venga destinato ad abitazione principale diversamente dall’anno precedente, il versamento della prima rata dell’IMU è sospeso. Viceversa, nel caso in cui l’immobile, nel 2013, non è più adibito ad abitazione principale, lo stesso sarà soggetto ad imposizione e, conseguentemente, la prima rata dell’IMU dovrà essere calcolata applicando l’aliquota prevista per tale fattispecie per l’anno 2012.

II caso pratico

Qualora il contribuente possieda un’area fabbricabile che, nel 2013, diviene terreno agricolo, il versamento della prima rata dell’IMU è sospeso. Viceversa, nel caso in cui il terreno agricolo, nel 2013, diventi area edificabile, lo stesso sarà soggetto ad imposizione e, conseguentemente, la prima rata dell’IMU dovrà essere calcolata applicando l’aliquota prevista per tale fattispecie per l’anno 2012.

III caso pratico: cosa accade se il possesso dell'immobile non si è protratto per 12 mesi?

Acquisto immobile il 1° ottobre 2012 ( non destinato ad abitazione principale)
In tal caso, il soggetto passivo, entro il 17 giugno 2013, dovrà calcolare l’IMU dovuta per l’anno 2013 sulla base dell’aliquota dei dodici mesi dell’anno precedente, indipendentemente dalla circostanza che nell’anno 2012 abbia avuto il possesso dell’immobile per soli tre mesi;

Vendita immobile il 28 marzo 2013
Il contribuente, al momento del pagamento della prima rata non ha avuto il possesso dell’immobile per sei mensilità possedendolo nel 2013 per soli tre mesi. Questa circostanza è determinante per affermare che sarebbe in aperto contrasto con le norme che disciplinano il presupposto impositivo del tributo imporre al soggetto passivo IMU di calcolare l’imposta sulla base dell’aliquota dei dodici mesi dell’anno precedente. Infatti, si addosserebbe l’onere di anticipare una somma superiore a quella 5 realmente dovuta per l’anno in corso (violando quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. n. 23 del 2011 che stabilisce che l’imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso) costringendolo, poi, a presentare istanza di rimborso per l’ammontare del tributo versato in eccedenza.

In questo caso, dunque, il soggetto passivo dovrà versare entro il 17 giugno 2013 l’IMU dovuta per l’anno 2013, commisurandola ai tre dodicesimi dell’importo calcolato sulla base dell’aliquota dei dodici mesi dell’anno precedente.

Immobili classificati nel gruppo catastale D

A decorrere dal 1° gennaio 2013 il moltiplicatore applicabile per determinare la base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusi quelli della categoria catastale D/5, sarà elevato a 65 (prima 60). Il calcolo per il versamento della prima rata deve essere effettuato tenendo conto, innanzitutto, del moltiplicatore elevato a 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/5.

I contribuenti applicheranno in ogni caso l’aliquota vigente nei dodici mesi dell’anno precedente per la fattispecie in questione, anche nel caso in cui l'aliquota risulti inferiore a quella standard stabilita. Ovviamente, in sede di versamento della seconda rata dell’IMU, i contribuenti dovranno applicare l’aliquota dello 0,76% o quella eventualmente elevata dai comuni per l’anno 2013.

Immobili assimilati alle abitazioni principali

Il provvedimento recante la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU sull’abitazione principale e relative pertinenze riguarda anche i casi in cui i comuni abbiano “assimilato all’abitazione principale i fabbricati degli anziani ricoverati nelle case di riposo e dei residenti all’estero”?

Sia nel caso in cui detta assimilazione venga disposta per l’anno 2013,sia in quello in cui la stessa è stata effettuata nel 2012 e non è stata modificata nel 2013, l’assimilazione in questione determina l’applicazione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale e relative pertinenze, compresa la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU.

Immobile assegnato all'ex coniuge

Premettendo che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Ne deriva che le agevolazioni inerenti l’abitazione principale e relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione di cui all’art. 4, comma 12-quinquies del D. L. n 16 del 2012, per il quale, quindi, è sospeso il versamento della prima rata dell’IMU (Ovviamente, la sospensione opera anche a favore del coniuge non assegnatario relativamente all’immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale).