Prepensionamento dei lavoratori poligrafici
L’Inps, con la circolare del 6 agosto 2020, ha fornito le istruzioni per l’applicazione dell’art.1, comma 500, della legge di Bilancio 2020, in merito alla “deroga al requisito contributivo di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, “ in cui” possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici […]”
Ambito soggettivo
I destinatari della disciplina contenuta nella norma sopra citata sono i lavoratori poligrafici dipendenti di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi.
Si ricorda che possono accedere al prepensionamento esclusivamente i lavoratori poligrafici dipendenti di aziende che sono state ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale con la causale “riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi” ex art. 25 – bis, comma 3, lettera a) D.lgs 148/2015.
Requisiti
Per poter accedere al pensionamento anticipato e’ necessario aver maturato un’anzianita’ contributiva di almeno 35 anni nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
Monitoraggio
La norma contenuta nella Legge di Bilancio 2020, art. 1, comma 500, L.160/2019, disciplina che : “L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento […] secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente”
Al fine di rendere piu’ agevole e celere la verifica il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali trasmette all’INPS i singoli accordi di procedura, non appena sottoscritti e nel rispetto dell’ordine cronologico di sottoscrizione, mediante invio all’indirizzo PEC dc.pensioni@postacert.inps.gov.it, allegando a ciascun accordo l’elenco, fornito dal datore di lavoro, dei soggetti ammessi al prepensionamento con i relativi dati anagrafici.
L’INPS effettua il monitoraggio con riferimento ai soli soggetti il cui nominativo è indicato nei predetti elenchi forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali pertanto la priorità è assegnata secondo l’ordine cronologico di sottoscrizione dell’accordo di procedura presso l'ente competente.
All’esito della verifica a Direzione centrale Pensioni rende noto alle Strutture territoriali l’elenco dei soggetti ammessi al prepensionamento per ogni singolo accordo, con la specificazione della prima decorrenza utile.
Istanze di prepensionamento
I lavoratori ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno già maturato il requisito contributivo richiesto, devono presentare la domanda di pensione entro sessanta giorni dall’ammissione al trattamento, a pena di decadenza.
La domanda deve essere inviata telematicamente all’INPS, attraverso il servizio dedicato.
Il contenuto
L’istanza deve contenere:
· l’indicazione della data dell’accordo di procedura;
· la dichiarazione, a firma del datore di lavoro, la quale attesti che il lavoratore beneficiario del trattamento straordinario di integrazione salariale rientra tra le unità ammesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al prepensionamento;
· la data di presentazione del piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del D.lgs n. 148 del 2015;
· la data di sottoscrizione dell’accordo di procedura, nonché gli estremi del decreto di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale.