Mercatini dell'usato: certificazione dei corrispettivi da parte di soggetti in regime forfetario
Un soggetto, titolare di un 'agenzia di affari che si occupa di vendere al prezzo pattuito dei beni usati, svolge la sua attività applicando il regime forfetario. Al momento della cessione del bene rilascia all'acquirente uno scontrino esente iva mentre al committente (cui viene destinato il 50% dell'incasso) rilascia una ricevuta ove è annotato il prezzo di vendita, il timbro della ditta e l'indicazione dell'articolo venduto.
L'agenzia di affari si occupa esclusivamente della rivendita dei beni usati, beni che sono affidati dai proprietari a titolo privato, al di fuori dell'esercizio di impresa o di lavoro autonomo.
Il proprietario, all'atto della consegna sigla uno specifico accordo riguardante modalità di vendita, corrispettivo e tempistiche; i beni vengono poi trascritti e registrati sul giornale degli affari ed esposti in negozio muniti di etichette recante lo stesso numero indicato nel registro.
Le domande poste dall'istante sono le seguenti:
- sussiste l'obbligo di installare il registratore telematico per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi?
- il ricavo da considerare è dato dall'intero importo versato dall'acquirente o dalle sole provvigioni che sono pari al 50% dei corrispettivi incassati e che corrispondono all'effettivo guadagno?
Con la pubblicazione della Risposta n. 232, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che:
- l'attività e la natura del regime fiscale applicato impongono l'obbligo di dotarsi del registratore telematico o, in alternativa, di utilizzare la procedura web del documento commerciale online messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- per il calcolo del reddito rilevano i ricavi del periodo d'imposta pari alle sole provvigioni concordate con i proprietari dei beni ovvero l'intero corrispettivo incassato per la cessione di beni acquisiti gratuitamente in proprietà. Su tale valore verrà applicato il coefficiente previsto dalla norma che determinerà il reddito imponibile.