Il divieto di licenziamento e gli strumenti alternativi ad esso
La Fondazione Consulenti del Lavoro ha analizzato, fotografando, la situazione economica post Covid-19, in cui versano numerose aziende attualmente.
Diventa sempre piu’ difficile, per le imprese, gestire i rapporti di lavoro in termini di esubero occupazionale, dato il divieto di licenziamento per giustificato motivo, pertanto, la Fondazione Consulenti del Lavoro ha preso in esame diversi strumenti alternativi ai licenziamenti, quali:
• Contratto di solidarieta’: la stipula di questa tipologia di contratto risulta, per le aziende che rientrano nella CIGS, essere una valida alternativa al licenziamento individuale o collettivo. Tale negozio giuridico, ex art. 51 del D.Lgs 81/2015, prevede la stipula, da parte dell’impresa, anche attraverso i contratti collettivi aziendali, i quali disciplinano una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare la riduzione del personale.
Si ricorda che, ai sensi dell’art.21, comma 5, D.Lgs 148/2015:
- la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà;
- per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
Quando non si applica?
- nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili;
- per i rapporti di lavoro stagionali a tempo determinato;
- per i dipendenti con rapporto di lavoro part-time qualora non sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro.
• Part- time: il passaggio da contratto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale puo’ essere un utile strumento per evitare il licenziamento del lavoratore.
Si ricorda che, per tale passaggio e’ necessaria una manifesta volonta’ bilaterale, infatti il datore di lavoro non puo’ ridurre unilateralmente l’attivita’ lavorativa e l’eventuale rifiuto del prestatore non costituisce un giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
• Contratto di prossimita’: Questa tipologia negoziale e’ valida al fine di gestire la situazione di crisi economica post Covid-19, e’ disciplinata dall’art. 8 del D.L. 138/2011 e puo’ riguardare:
a)impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie;
b) mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale;
c) contratti a termine, contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, regime della solidarietà negli appalti e casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) disciplina dell'orario di lavoro;
e) modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro , trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro (fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio)
La modalita’ piu’ utilizzata rimane comunque il contratto di lavoro agile