Fisco

Zona franca Sardegna nuovo codice tributo


In data 27 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate pubblica la risoluzione n. 43/E istituendo il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca istituita nel territorio dei comuni della Regione Sardegna colpiti dall’alluvione del 18 e 19 novembre 2013.


In seguito alla pubblicazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 luglio 2020 che approvava gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione, per consentirne l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 è istituito il seguente codice tributo:

  • Z163” denominato “ZONA FRANCA SARDEGNA - Agevolazioni alle micro e piccole imprese da utilizzare in compensazione - art. 13-bis decreto-legge n. 78/2015”.

L’Amministrazione Finanziaria rammenta che l’importo del contributo utilizzato in compensazione da ciascuna impresa beneficiaria non può eccedere l’ammontare concesso dal MISE, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, pena lo scarto del modello F24.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione dell’agevolazione, nel formato “AAAA”.
Si ricorda che… l’articolo 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 ha istituito tale zona franca nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dall’alluvione del 18 e 19 novembre 2013 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013.
In attuazione del suddetto articolo 13-bis, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 marzo 2018, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha definito:

  • la perimetrazione della zona franca,
  • la tipologia delle agevolazioni da concedere alle micro e piccole imprese localizzate all’interno della medesima.

Il decreto ha stabilito che le imprese beneficiarie devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • requisiti previsti per le micro e piccole imprese;
  • operano nella zona franca;
  • alla data di presentazione dell’istanza, sono costituite e iscritte al registro delle imprese;
  • alla data di presentazione dell’istanza, hanno già avviato l’attività o si impegnano ad avviarla entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
  • si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.