Fisco

Il Decreto Rilancio e' legge


Qui di seguito le principali novità:

Art. 28 – Credito d’imposta canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

  • Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente;
  • Alle imprese esercenti attivita' di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento;
  • Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’in- sorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19;
  • In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone

Art. 38-ter (nuovo) – Promozione società benefit
Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle societa' benefit, di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in societa' benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.


Art. 46-bis (nuovo) – Credito d’imposta mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali
Sono state incrementate di 30 milioni di euro per l'anno in corso le risorse a favore del credito d’imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali (articolo 49, Dl n. 34/2019), già legate alle spese per fiere e manifestazioni all’estero disdette a causa della pandemia (articolo 12-bis, Dl n. 23/2020).
Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione-
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri.


Art. 119 – Incentivi efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine ricarica veicoli elettrici
Il più atteso dei provvedimenti. In breve le principali novità
rientrano nell'agevolazione anche i lavori su unità immobiliari in edifici plurifamiliari indipendenti con accesso autonomo (villette a schiera);
la detrazione per isolamento termico spetta anche per le superfici inclinate;

  • sono differenti i limiti di spesa agevolabili a secondo dell'unità immobiliare: max 60.000 euro per unità immobiliare; 50.000 per edifici unifamiliari, 40.000 per condomìni fino a otto unità immobiliari, 30.000 per quelli più numerosi;
  • detrazione per interventi di demolizione e ricostruzione;
  • rientrano nel beneficio anche Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, e associazioni e società sportive dilettantistiche per gli interventi sugli spogliatoi;
  • per le persone fisiche, il superbonus spetta al massimo su due unità immobiliari, oltre che per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali;

Si rimane in attesa dei provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del decreto del MISE.