Bonus affitti 2020
L’Agenzia delle Entrate in data 13 luglio 2020 pubblica la risoluzione 39/E istituendo i codici tributo per utilizzare in compensazione tramite modello F24 da parte del cessionario ai sensi dell’articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, del credito d’imposta per botteghe e negozi (ex art 65 del DL Cura Italia) e del credito d’imposta per locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (ex art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
L’Agenzia delle Entrate rammenta che fino al 31 dicembre 2021 i soggetti beneficiari di tali crediti d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
I codici tributo in questione sono:
- “6930” denominato “Botteghe e negozi - Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;
- “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda - utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.
Il credito d’imposta:
- di cui all’articolo 65 del Decreto Cura Italia è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa un’agevolazione pari al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, relativo al mese di marzo 2020, alle condizioni previste dal medesimo articolo 65.
- di cui all’articolo 28 del Decreto Rilancio, è riconosciuto commisurato all’ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, ovvero dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo.
L’Amministrazione finanziaria:
- con le risoluzioni n. 13/E e 32/E del 2020 aveva già istituito i codici tributo “6914” e “6920”, per consentire ai beneficiari di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i suddetti crediti d’imposta.
- con provvedimento del 1° luglio 2020 ha definito le modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione di tali crediti d’imposta e dell’utilizzo degli stessi da parte dei cessionari. In particolare, nel caso in cui i cessionari utilizzino i crediti in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si prevede che:
- il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- se l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Tale scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Si ricorda che… in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 oppure 2021), riportato anche nel “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nell’apposita sezione che espone i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario.