Fisco

Cura Italia: quota compensi copia privata da destinare ad autori, artisti ed esecutori.


Entro il prossimo 3 luglio 2020, autori, artisti ed esecutori, presentando domanda alla SIAE, potranno ricevere le risorse a loro riservate dall’art. 90 del decreto Cura Italia.
Questo è quanto è stato stabilito dal decreto interministeriale emanato, lo scorso 30 aprile, dal Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo e firmato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 giugno 2020, è attuativo della disposizione di cui al citato articolo 90 del decreto cura Italia (D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), mediante la quale, il Governo, ponendosi l’obiettivo di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 nel settore artistico e culturale, ha stabilito che la quota del 10% dei compensi incassati nell'anno 2019 ai sensi dell'articolo 71-septies della legge sul diritto d’autore per la copia privata di fonogrammi e videogrammi, riservata secondo il comma 3-bis dell’articolo 71-octies della medesima legge a supportare la creatività dei giovani autori, vada destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633.


La quota di cui all'articolo 71-octies, comma 3-bis della legge n. 633/1941, dei compensi incassati nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 71-septies della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi è pari a13.536.000 euro, ed è così ripartita:

  1. il 50%, pari a euro6.768.000,è destinato agli autori;
  2. il 45%, pari a euro 6.091.200, è destinato agli artisti interpreti ed esecutori;
  3. il 5%,pari a euro 676.800, è destinato ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva(di seguito “mandatari”)

 La legge sul diritto d’autore destina tale quota che è pari al 10% dei compensi incassati annualmente da autori, artisti, interpreti ed esecutori, a progetti realizzati in base ad indirizzi indicati dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, da giovani artisti, i cui elaborati vengono selezionati mediante appositi bandi SIAE.

L’articolo 90 del Decreto Cura Italia, invece, ha stabilito che quest’anno tali risorse siano erogate direttamente agli autori, ad artisti, interpreti ed esecutori e ai lavoratori che si occupano della riscossione dei diritti d’autore.
Gli interessati potranno quindi presentare domanda alla SIAE entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in esame sulla Gazzetta ufficiale, dunque entro il prossimo 3 luglio, secondo le modalità che verranno a breve stabilite con decreto del Direttore generale Biblioteche e diritto d’autore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (di seguito: “Ministero”) e utilizzando la modulistica al tal fine resa disponibile sul sito istituzionale della Siae,www.siae.it e della Direzione generale, www.librari.beniculturali.it.


Chi può beneficiare delle risorse


Possono presentare domanda gli autori, artisti, interpreti ed esecutori nonché lavoratori autonomi che agiscono quali mandatari nel settore del diritto d’autore, che, alla data del decreto in esame:

  • siano maggiorenni e residenti in Italia;
  • non abbiano subito condanne definitive intervenute nei 2 anni precedenti la richiesta, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralità professionale o per uno dei reati di cui agli artt. 171 e ss. della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, e comunque per un delitto consistente nella violazione delle norme di protezione del diritto d’autore o dei diritti connessi. Siffatta causa ostativa non opera quando il reato sia stato depenalizzato ovvero quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Sono richiesti inoltre dei requisiti di reddito che variano a seconda della categoria, così se autori, per beneficiare del contributo dovranno aver maturato:

  1. un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro;
  2. un reddito autorale per almeno il 20% del reddito complessivo e comunque non inferiore a 1.000 euro.

Ai beneficiari autori viene riconosciuto un contributo di entità pari al 50% del reddito autorale maturato nel 2018, per un importo massimo di 3.000 euro.

Se artisti interpreti ed esecutori dovranno dimostrare di aver maturato per l’anno 2018:

a) un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro;
b) una quota minima fatturata per cassa di 100 euro nell’anno 2018, ovvero
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), nel caso di artisti rappresentati da organismi di gestione collettiva abilitati, aver preso parte, quali interpreti primari o comprimari, ad almeno 5 fonogrammi o 5 puntate di serie televisive o 2 opere cinematografiche negli anni 2018 e 2019.

Ai beneficiari artisti interpreti ed esecutori è riconosciuto un contributo di entità fissa e uguale per ciascun appartenente alla categoria, calcolato dividendo la somma complessiva destinata a tale categoria (euro6.091.200), per il numero totale delle richieste ammesse al beneficio.

Se mandatari, oltre che essere maggiorenni e residenti in Italia e non aver subito condanne penali, il contratto di mandato da loro stipulato al fine della riscossione dei diritti d’autore deve essere stato stipulato in una data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ed essere regolarmente in corso alla data del 3 giugno 2020.
Ai mandatari è riconosciuto un contributo di entità fissa e uguale per ciascun appartenente alla categoria, calcolato dividendo la somma complessiva destinata a tali lavoratori autonomi (euro 676.800) per il numero totale delle richieste ammesse al beneficio.

Qualora un soggetto sia al contempo autore, ma anche artista, interprete o esecutore, al medesimo è attribuito unicamente il beneficio di valore maggiore tra i due, calcolati ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto.

Con riferimento ai requisiti reddituali complessivi, le autocertificazioni a corredo delle domande verranno trasmesse, entro trenta giorni dal loro ricevimento, dalla Siae e dagli altri organismi di gestione collettiva, all’Agenzia delle Entrate per i controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.

Contenuto e allegati dell’istanza

L’istanza deve essere corredata:

  • da autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante la presenza dei requisiti, dalla dichiarazione dei redditi anno 2018,
  • da apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali e
  • da copia di un documento di identità in corso di validità.

Le domande devono altresì contenere l’indicazione dell’organismo di gestione collettiva pertinente e le coordinate bancarie ai fini della disposizione del bonifico con cui verranno erogate le risorse.

La procedura di erogazione dei contributi

Entro sette giorni dal termine per la presentazione delle domande, la Siae trasmette quelle di rispettiva competenza agli altri organismi di gestione collettiva.

Nei dieci giorni successivi, alla Siae e gli altri organismi di gestione collettiva, riscontrano, con riferimento agli autori di rispettiva pertinenza, il possesso dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del beneficio e certificano il reddito autorale.

Nel caso di autori che non risultino iscritti ad alcuna forma di gestione dei diritti, la verifica dei requisiti è compiuta dalla Siae sulla base della domanda e, in tali casi, il reddito autorale deve risultare nella medesima domanda presentata.

Gli organismi di gestione collettiva calcolano il valore teorico del contributo da erogare con riferimento ai singoli autori di rispettiva pertinenza e lo comunicano alla Siae che calcola il valore teorico da erogare con riferimento ai singoli autori di propria pertinenza.

Qualora il totale teorico risulti superiore alla disponibilità effettiva delle risorse, la SIAE ricalcola in maniera proporzionale le risorse per tutti i richiedenti; nel diverso caso in cui il totale teorico sia inferiore alla disponibilità effettiva delle risorse provvede all’attribuzione in parti uguali delle risorse restanti ai richiedenti con reddito lordo complessivo per l’anno 2018 inferiore a 9.000 euro.

All’esito delle verifiche, la Siae traferisce agli organismi di gestione collettiva la quota parte delle risorse da assegnare ai beneficiari di rispettiva pertinenza.

Il beneficio economico viene erogato entro i successivi sette giorni dalla Siae o da altro organismo di gestione collettiva attraverso uno o più bonifici sul conto corrente indicato all’atto della domanda, previa comunicazione all’interessato.

I contributi verranno erogati al lordo delle ritenute di legge, applicate da ciascun organismo di gestione collettiva in relazione alle somme trasferite ai propri iscritti, autori, artisti interpreti ed esecutori o agenti mandatari.

 

Controlli e Sanzioni

 

Qualora dovesse accertarsi la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento della domanda, anche in seguito ad apposite comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, il soggetto gestore erogante disporrà l'immediata revoca del beneficio, trasmettendo alla Agenzia delle Entrate il dettaglio delle somme indebitamente percepite e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, più interessi e sanzioni di legge.