Fisco

Escluse dal pro-rata le cessioni di beni ammortizzabili


L’esclusione dal calcolo del pro-rata di detrazione IVA delle cessioni di beni ammortizzabili opera anche in caso di continua e sistematica attività di compravendita, che non incide sul vincolo di destinazione assegnato dal contribuente ai beni in esame, ossia l’utilizzo durevole e strumentale rispetto alla concreta attività svolta.

È quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 165 del 4 giugno 2020, relativa ad un contribuente attivo prevalentemente nel settore elicotteristico e nel settore del servizio aereo antincendio.

Per lo svolgimento della propria attività, il contribuente è tenuto a disporre di una rilevante flotta di elicotteri, oggetto di una continua e sistematica attività di compravendita, gestita da una specifica struttura organizzativa.

All’Agenzia è stato chiesto se, nel calcolo del pro rata di detrazione IVA, si debba considerare anche la vendita degli elicotteri, posto che – come detto – tali cessioni rivestono carattere usuale e continuativo per l’attività d’impresa ordinariamente svolta.

La norma oggetto di interpretazione è il secondo comma dell’art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972, che esclude dalla determinazione del pro rata le cessioni di beni ammortizzabili, in linea con l’art. 174, par. 2, lett. a), della Direttiva n. 2006/112/CE, che fa riferimento ai beni d’investimento, anziché ai beni ammortizzabili.

La Corte di Giustizia UE ha stabilito che l’obiettivo della previsione in esame è di evitare che il calcolo della percentuale di detrazione possa essere influenzato da operazioni che non riflettono l’attività abitualmente esercitata dal soggetto passivo, cosicché i beni d’investimento esclusi dal pro rata non comprendono quelli la cui vendita rivesta, per il soggetto passivo, il carattere di un’attività economica usuale (sent. 6 marzo 2008, causa C-98/07).

Proprio alla luce di tale indicazione dovrebbe concludersi per la rilevanza, nel caso di specie, delle cessioni degli elicotteri ai fini del calcolo del pro rata. Invece, l’Agenzia delle Entrate ha discutibilmente dato rilevanza alla contabilizzazione dei predetti beni tra le immobilizzazioni materiali, anziché tra le rimanenze finali dei beni oggetto dell’attività propria, escludendo pertanto che gli stessi rilevino in sede di determinazione della percentuale di detrazione.

Per quanto vi sia, da parte del contribuente, un considerevole numero di acquisti e di rivendite dei velivoli in questione, anche al fine di garantire il costante aggiornamento degli aeromobili in uso, secondo le richieste dei propri committenti, questo non implica – secondo l’Agenzia – che venga meno la natura di beni strumentali degli stessi. Il dato quantitativo delle compravendite intervenute, infatti, non modifica la natura dell’attività propria dell’impresa – che è quella che normalmente ed abitualmente viene esercitata dall’imprenditore e che, come si desume dal codice ATECO indicato (511020), si sostanzia nel trasporto aereo non di linea di passeggeri, voli charter – né incide sulla natura dei beni.

In altri termini, la circostanza per cui gli elicotteri siano oggetto di una continua e sistematica attività di compravendita non incide sul vincolo di destinazione assegnato dal contribuente ai beni in esame, ossia l’utilizzo durevole e strumentale rispetto alla concreta attività dal medesimo svolta.