Investimenti in start up innovative. I benefici fiscali spettano solo al marito sottoscrittore delle quote anche se in comunione dei beni
Con la risposta all’istanza di interpello n. 146 del 26 maggio 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito la portata dell’articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 riferito agli incentivi fiscali per investimenti in start up innovative quando chi investe è in regime di comunione legale dei beni.
Non esistendo norme di riferimento né documenti di prassi sull’argomento, la domanda posta all’amministrazione finanziaria da un contribuente era tesa a comprendere come gestire la detrazione del 30% della somma investita in start up innovative, di cui all’articolo 29 del decreto legge n. 179/2012, trovandosi in regime di comunione dei beni, posto che, ai sensi dell’articolo 177 comma 1 lettera a) del Codice Civile "Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali", mentre in base all’articolo 4 del TUIR i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale vanno imputati a ciascuno dei due coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'art. 210 dello stesso codice (anche in virtù della stipula di apposita convenzione, in deroga al regime di separazione dei beni, Cfr. Ris. n. 131/E del 30 aprile 2002).
A parere dell’istante, la detrazione del 30% dovrebbe spettare unicamente a sè e non anche alla propria moglie, essendo l’unico sottoscrittore delle quote societarie, indipendentemente dunque dal regime di comunione dei beni.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Nella sua risposta, l’Agenzia delle entrate rammenta innanzitutto la portata dell’articolo 29 del decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179, che, con l’obiettivo di incentivare gli investimenti in start up innovative, riconosce la riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni (per gli investitori soggetti IRPEF) o di deduzioni (per gli investitori soggetti IRES) in favore di soggetti [persone fisiche e giuridiche] che investono nel capitale sociale di tali società, sia direttamente sia indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente nelle predette start up innovative.
Le modalità di attuazione del citato articolo 29 sono fissate dal decreto attuativo del 7 maggio 2019 recante "Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative", il quale, all'articolo 2, riferendosi ai "Soggetti interessati" dall'agevolazione, stabilisce che "Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del Tuir, nonché ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società di cui al titolo II dello stesso Tuir, che effettuano un investimento agevolato, come definito nell'art. 3, in una o più start-up innovative o PMI innovative ammissibili".
L'articolo 3 del decreto attuativo citato delinea la nozione di investimento agevolato, mentre il successivo articolo 4, parla delle corrispondenti "Agevolazioni fiscali”, disponendo al comma 1, che "I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d'imposta ai sensi del presente decreto".
I successivi articoli 5 e 6 disciplinano rispettivamente le "Condizioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale" e la "Decadenza dalle agevolazioni fiscali". Per quanto invece concerne i documenti di prassi che chiariscono la disposizione in esame, la circolare dell'11 giugno 2014, n. 16/E evidenzia che "Destinatari dell'agevolazione sono (...) le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato che effettuano un investimento agevolato" (paragrafo 6.5.1).
Le disposizioni richiamate nella risposta fornita dalle Entrate, nonché la prassi in materia prevedono che la detrazione in commento spetti al soggetto (nel caso in analisi, persona fisica) che compie l'investimento agevolato.
Ciò premesso, l’Agenzia delle entrate riconosce che non esistono norme che illustrano come gestire la detrazione nel caso in cui la titolarità giuridica dell'investimento faccia capo anche al coniuge non sottoscrittore dello stesso, per effetto delle previsioni di cui all’articolo 177,comma 1, lettera a) del codice civile, pertanto, conclude prendendo in considerazione i principi generali in materia di oneri detraibili relativi all'effettivo sostenimento della spesa e all'idonea documentazione della stessa, senza dunque contemplare la composizione degli assetti patrimoniali interni alla famiglia, né il fatto che i relativi redditi siano ascritti pro quota ad entrambi i coniugi in virtù del regime di comunione legale.
Ragion per cui, quando il contribuente risulti essere l’unico sottoscrittore dell'investimento in start up innovative, disponendo di idonea documentazione che lo provi (cfr. circolare n. 16 del 2014, paragrafo 6.6), la detrazione del 30% di cui all’art. 29 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 spetta allo stesso per intero ove abbia effettivamente sostenuto l'intera spesa dell'investimento, indipendentemente dalla circostanza che, per effetto del regime della comunione legale, la titolarità giuridica delle quote spetti, per il 50 per cento, alla moglie.