L'autofattura da regolarizzazione esclude la nota di variazione
La nota di variazione a storno della fattura riportante l’erronea indicazione della partita IVA del cliente non è richiesta se la correzione è già stata effettuata dal cliente mediante l’emissione di un’autofattura.
È quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 133 del 18 maggio 2020, relativa ad un contribuente che, su una fattura emessa nel novembre 2019, aveva erroneamente indicato il numero di partita IVA del committente, anziché quello del Gruppo IVA al quale il medesimo ha aderito.
Dopo avere riscontrato nel proprio “Cassetto fiscale” che il committente ha emesso un’autofattura per correggere la fattura ricevuta, così come specificato dalla risoluzione n. 79/E/2019, il contribuente ha chiesto all’Agenzia se sia possibile emettere una nota di variazione, datata 31 dicembre 2019, al fine di recuperare in detrazione, nella corrispondente dichiarazione annuale, l’IVA originariamente addebitata.
Nella risposta, l’Agenzia rileva che la regolarizzazione operata dal committente presuppone che quest’ultimo abbia preventivamente comunicato, ove possibile, al prestatore l’errore commesso, affinché possa provvedere alla correzione mediante emissione di una nota di variazione a storno della fattura errata ed emissione di una nuova fattura corretta.
Solo laddove il prestatore non proceda in tal senso, il committente – per non incorrere nelle sanzioni – deve applicare la procedura di cui all’art. 6, comma 8, lett. b), del DLgs. n. 471/1997, previo versamento della maggiore imposta eventualmente dovuta.
La regolarizzazione delle fatture elettroniche ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI) deve essere eseguita secondo le indicazioni fornite dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, che al punto 6.4 prevede che, per la regolarizzazione dell’operazione, il cessionario/committente trasmette l’autofattura al SdI compilando il campo “TipoDocumento” con il codice “TD20 Autofattura e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati. La trasmissione dell’autofattura al SdI sostituisce l’obbligo, di cui all’art. 6, comma 8, lett. a), del DLgs. n. 471/1997, di presentazione dell’autofattura in formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Nel caso prospettato, in cui il committente ha già regolarizzato l’operazione mediante autofattura, l’errata indicazione in fattura della sua partita IVA in luogo di quella del Gruppo IVA, senza preventivamente comunicare al contribuente l’errore commesso, esclude la necessità, per quest'ultimo, di emettere una nota di variazione per correggere, a sua volta, il medesimo errore.
In tale evenienza, infatti, è sufficiente che il contribuente annoti sul registro IVA che la fattura in oggetto è stata regolarizzata dal committente e che conservi l’autofattura senza necessità di registrarla.