Per la sospensione del versamento Iva del I trimestre 2020 si guarda al fatturato di aprile
I commi 1 e 2 dell'articolo 18 del Dl 23/2020 hanno previsto che i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (anno precedente) possano beneficiare per il mese di aprile e per il mese di maggio 2020 della sospensione dei versamenti di:
- ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente e assimilato;
- Iva;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per l'assicurazione obbligatoria
a condizione che si sia verificata una diminuzione di fatturato/corrispettivi di almeno il 33% per cento nel mese di marzo 2020 confrontato con il mese di marzo 2019 (per i versamenti in scadenza ad aprile 2020) ed una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 riparametrata su aprile 2019 (per i versamenti in scadenza a maggio 2020).
I commi 3 e 4 del citato art. 18 prevedono, invece, che i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (anno precedente) possano beneficiare per il mese di aprile e per il mese di maggio 2020 della sospensione dei versamenti di:
- ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente e assimilato;
- Iva;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per l'assicurazione obbligatoria
a condizione che si sia verificata una diminuzione di fatturato/corrispettivi di almeno il 50% per cento nel mese di marzo 2020 confrontato con il mese di marzo 2019 (per i versamenti in scadenza ad aprile 2020) ed una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 riparametrata su aprile 2019 (per i versamenti in scadenza a maggio 2020).
La medesima sospensione compete, senza verifica di alcun parametro, anche:
- a tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'attività d'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019;
- agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi, che svolgono attività istituzionale non in regime d'impresa.
Sulla base di quanto indicato, si segnala, pertanto che la regola vale anche per i contribuenti trimestrali, i quali, il prossimo 18 maggio, potranno effettuare le verifiche per la sospensione dei versamenti anche della liquidazione Iva del I trimestre 2020 tramite il confronto di fatturato del mese di aprile 2020 con lo stesso mese del 2019.
Si ricorda che...
Il decreto Liquidità ha previsto, allo stato attuale, che i versamenti sospesi siano dovuti entro il 30 giugno 2020 (unica soluzione o 5 rate mensili) ma, come anticipato anche dallo stesso Mef, è probabile che la scadenza venga prorogata al 16 settembre 2020 (si rimane in attesa della pubblicazione del cd. Decreto Rilancio).