Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici: pubblicato il Provvedimento attuativo
Il Dl 124/2019, convertito nella Legge 157/2019, ha istituito il Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici.
L'art. 22 prevede:
- il riconoscimento di un credito di imposta, agli esercenti attivita' di impresa, arte o professioni, pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
- il credito spetta anche per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili;
- il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro;
- il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione
L'Agenzia delle Entrate ha, quindi, pubblicato, come espressamente richiesto dalla norma, il Provvedimento 181301 utile per la definizione dei termini, delle modalità e del contenuto delle comunicazioni che dovranno essere trasmesse telematicamente dagli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili.
Soggetti obbligati
Sono tenuti alla trasmissione dei dati gli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili che sottoscrivono con l'esercente un contratto di convenzionamento, ossia un contratto siglato "tra un prestatore di servizi di pagamento e un esercente per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento tracciabile, che si traducono in un trasferimento di fondi all’esercente quale corrispettivo dello scambio di beni e servizi"
Dati da trasmettere
Devono essere trasmessi i seguenti dati:
- il codice fiscale dell’esercente;
- il mese e l’anno di addebito;
- il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali
- l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
I dati dovranno essere trasmessi telematicamente via SID (Sistema Interscambio Dati) entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (prima scadenza: 20 agosto 2020) e l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un proprio software gratuito per la preparazione ed il controllo dei file.
Attenzione! Il provvedimento ha stabilito che i soggetti non residenti fiscalmente e privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati, debbano procedere con le procedure di accreditamento al SID, previa richiesta di attribuzione del codice fiscale e conseguente abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.