Fisco

Regime forfetario: le ultime risposte dell'Agenzia delle Entrate (tassazione separata, lavoro dipendente, soggetto non residente...)


Risposta n. 102

I redditi soggetti a tassazione separata di cui art. 17 del Tuir non rientrano nei limiti di cui art. 1, comma 57, lettera d ter della legge 190/2014, ove viene previsto che la verifica del limite di 30.000 euro rilevi espressamente per i redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Tale risposta è stata fornita ad un contribuente titolare di un reddito da pensione inferiore a 30.000 euro, ma che nel corso del 2019 aveva ricevuto a titolo di arretrato per l'anno 2018 un pagamento da parte dell'INPS assoggettato a tassazione separata e che lo stesso aveva portato al superamento del limite dei 30.000 euro di reddito totale. Nel caso in esame, l'amministrazione finanziaria, ha stabilito che - fatti salvi gli altri requisiti richiesti per l'accesso e la permanenza nel regime agevolato - tale introito non rileva nel conteggio dei redditi e, pertanto, il contribuente potrà continuare ad operare in regime forfetario.

Risposta n. 103

Il quesito posto da un contribuente è il seguente: tenuto conto che nel corso del 2019 i propri compensi sono formati per più del 50% da fatture emesse nei confronti dell'ex datore di lavoro (rapporto di lavoro terminato nel 2018) e che, quindi, è prevista la fuoriuscita dal regime forfetario per l'anno 2020, lo stesso, una volta trascorso l'esercizio 2020 in regime di tassazione ordinaria, potrà rientrare nel regime " forfetario" a partire dal 1° gennaio 2021, fermo restando l'esistenza di tutte le condizioni di accesso richieste e tenuto conto che nei due esercizi precedenti al 2021, e cioè il 2020 e il 2019, non risulterà più integrata la causa ostativa del lavoro dipendente?
La risposta è positiva: terminato il biennio di osservazione (2019 e 2020), il contribuente potrà, sussistendone tutti gli ulteriori requisiti normativi, rientrare nel regime forfetario a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Risposta n.106

Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti non residentiad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

Nel caso oggetto dell'interpello il soggetto non potrà applicare il regime forfetario in quanto:

  • residente in Svizzera (paese no UE nè SEE);
  • la percentuale dei compensi prodotti in Italia non supera il 20% del reddito complessivo.