Economia aziendale

Commissioni pos estere: o il reverse charge o l'esterometro


"La Società ALFA rappresenta che, a seguito delle nuove condizioni di mercato del settore bancario e considerate le ultime linee politiche in materia di transazioni elettroniche, i costi di gestione del POS stanno aumentando moltissimo. Per tale motivo, la Società intende utilizzare per le transazioni elettroniche il servizio denominato "XXX", fornito da BETA Limited con sede legale a Londra, che permette di effettuare transazioni elettroniche tramite un loro device, al netto delle commissioni da loro richieste per il servizio.

Le commissioni sono certificate tramite una fattura proveniente dal Regno Unito.

L'Istante ritiene che tali commissioni siano assimilabili a quelle applicate dalle banche nazionali, per le quali, invece, gli istituti bancari non emettono fattura.

Pertanto, il Contribuente chiede di conoscere:

  1. la natura delle commissioni richieste per l'erogazione del servizio "XXX" e
  2. se tali commissioni debbano essere prese in considerazione ai fini del cosiddetto esterometro."

Risposta Agenzia delle Entrate

Il punto di partenza è che il servizio è territorialmente rilevante in Italia ai fini IVA in quanto reso a un committente (i.e. l'Istante), soggetto passivo IVA stabilito nel territorio dello Stato (art. 7ter comma 1, lettera a DPR 633/72).

La società istante sul piano contabile è tenuta a registrazione con il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), che in questo caso - essendo il prestatore stabilito in altro Stato UE - avviene integrando la fattura ricevuta dalla società britannica con il regime di esenzione IVA di cui all'articolo 10, comma 1, n.1) del Decreto IVA, a cui seguiranno la registrazione del documento nei registri acquisti e vendite e i relativi obblighi di versamento.

Attenzione! Trattandosi di società britannica si deve ricordare che gli effetti della Brexit prevedono un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020, in quanto "il diritto dell'Unione...produce nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che produce all'interno dell'Unione e degli Stati membri, ed è interpretato e applicato secondo gli stessi metodi e principi generali applicabili all'interno dell'Unione".

La Risposta n. 91 chiarisce che, tenuto conto di questo momento di transizione l'amministrazione finanziaria, se il contribuente decide di applicare comunque il metodo del reverse charge mediante invio di fattura elettronica allo SDI (anche se gli effetti dell'uscita dell'UE partono definitivamente dal 2021) non è tenuto, per le operazioni in oggetto, alla trasmissione dell'esterometro; questo, perchè, la stessa amministrazione è già a conoscenza, tramite SDI, dell'operazione effettuata.