Rilevanza Irap sulle variazioni di magazzino (compendio immobiliare)
L'Agenzia delle Entrate ha trattato, con la pubblicazione della Risposta n. 60 il tema della rilevanza Irap in caso di una svalutazione di un compendio immobiliare, tenendo conto che quest'ultimo è valorizzato a magazzino.
Il quesito è il seguente:
"La società Alfa è controllata da Beta e fa parte del gruppo Gamma.
L'istante ha per oggetto l'acquisizione (anche mediante partecipazione ad aste giudiziarie, accordi extragiudiziali o altra forma) e la successiva valorizzazione, vendita, locazione e/o permuta di beni immobili posti a garanzia di crediti di titolarità di società del Gruppo, ivi compresi i beni mobili, le attrezzature e ogni altro cespite o diritto, anche immateriale, a corredo degli immobili stessi.
I beni in esame vengono inizialmente iscritti a magazzino al costo d'acquisto comprensivo degli oneri accessori ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, del codice civile. Al termine dell'esercizio, la società istante provvede ad iscrivere in bilancio le eventuali rimanenze al minore valore tra il costo di acquisto e quello di presumile realizzo ai sensi dell'articolo 2426, comma 9, del codice civile.
Sulla base di quanto previsto dai principi contabili nazionali per le rimanenze finali di beni merce (nel caso di specie "immobili"), Alfa richiama il principio contabile OIC 13, il quale riproduce sostanzialmente quanto indicato nel citato articolo 2426 del c.c. (cfr. punti 40 e 51) . La valutazione delle rimanenze viene dunque operata al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato.
Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, le rimanenze iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale comprendono anche un compendio immobiliare, costituito da 9 unità ad uso abitativo con relative pertinenze, acquisito nel mese di dicembre 2018 a seguito di una "datio in solutum" per l'estinzione di un credito vantato nei confronti della società cooperativa Delta, titolare del compendio in esame.
Il prezzo di acquisto è stato pari a 1.949.271,10 euro, a cui si aggiungono gli oneri accessori (IVA indetraibile, spese notarili, etc.) pari a 227.784,90 euro, per un costo complessivo di 2.177.056 euro. In sede di redazione del bilancio relativo all'esercizio 2018, il compendio immobiliare è stato oggetto di svalutazione per complessivi euro 254.971, al fine di allineare il valore contabile delle rimanenze al valore di presumibile realizzo, come risultante da apposita perizia redatta da una società del Gruppo (i.e. 1.922.085 euro). In altri termini, dovendo in base al codice civile valutare il compendio immobiliare da iscrivere nelle rimanenze finali in base al minor valore tra il costo di acquisto e quello di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, Alfa ha assunto tale ultimo valore come ammontare da iscrivere nelle rimanenze finali in quanto inferiore rispetto al costo di acquisto. Tale minor valore si è riflesso nel conto economico in un maggior ammontare della voce B11) "variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci", inclusa nei costi della produzione.
Quanto premesso, la società chiede chiarimenti in ordine alle modalità di determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla voce B11) del conto economico. Si chiede, nello specifico, se la suddetta voce debba concorrere alla formazione della base imponibile IRAP per l'importo risultante dal conto economico, anche nel caso in cui le rimanenze finali siano state oggetto di svalutazione per adeguare il relativo valore a quello desumibile dall'andamento di mercato.
Il prezzo di acquisto è stato pari a 1.949.271,10 euro, a cui si aggiungono gli oneri accessori (IVA indetraibile, spese notarili, etc.) pari a 227.784,90 euro, per un costo complessivo di 2.177.056 euro. In sede di redazione del bilancio relativo all'esercizio 2018, il compendio immobiliare è stato oggetto di svalutazione per complessivi euro 254.971, al fine di allineare il valore contabile delle rimanenze al valore di presumibile realizzo, come risultante da apposita perizia redatta da una società del Gruppo X (i.e. 1.922.085 euro). In altri termini, dovendo in base al codice civile valutare il compendio immobiliare da iscrivere nelle rimanenze finali in base al minor valore tra il costo di acquisto e quello di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, la Società ha assunto tale ultimo valore come ammontare da iscrivere nelle rimanenze finali in quanto inferiore rispetto al costo di acquisto. Tale minor valore si è riflesso nel conto economico in un maggior ammontare della voce B11) "variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci", inclusa nei costi della produzione.
Quanto premesso, la società chiede chiarimenti in ordine alle modalità di determinazione della valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla voce B11) del conto economico. Si chiede, nello specifico, se la suddetta voce debba concorrere alla formazione della base imponibile IRAP per l'importo risultante dal conto economico, anche nel caso in cui le rimanenze finali siano state oggetto di svalutazione per adeguare il relativo valore a quello desumibile dall'andamento di mercato"
Per il caso in esame l'amministrazione finanziaria, rifacendosi ai principi generali dell'art. 2426 del codice civile, rileva che:
- tramite la cessione del credito sono state trasferite ad Alfa tutte le garanzie, obbligazioni ed impegni relativi alla cessione delle stesso comprese;
- in sede di acquisizione del credito, la società istante, ha tenuto conto del valore di mercato inferiore al valore nominale del credito e dei costi da sostenere; infatti, per tale motivo, il credito è stato acquisito ad un prezzo inferiore al valore nominale;
- il fatto che il trasferimento del compendio sia avvenuto in misura pari al valore nominale del credito (per effetto della procedura concordataria) ha obbligatoriamente comportato la necessità di procedere ad un riallineamento dei valori per evidenziare il reale controvalore ricevuto per l'estinzione del credito
Tutto ciò premesso comporta che nella determinazione del valore della produzione lorda relativa al periodo d'imposta in esame non si dovrà tenere conto della variazione prodotta in conto economico.