E-fattura: le sanzioni in caso di mancato invio
Con la pubblicazione del Principio di diritto n. 13, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito cosa comporta la mancata emissione del documento e la sua trasmissione tramite lo SdI.
Come indicato dai Provvedimenti n.89575/2018 e n. 164664/2019 "La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse".
La mancata emissione nei termini di legge viene considerata una tardività cui si applicano le sanzioni si cui art. 6 D.Lgs. 471/97 e più precisamente:
- fra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro;
- da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo
Si ricorda, però, che può essere utilizzato l'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97) o, in via alternativa si applica l'art. 12 del D.Lgs. 472/97, ossia il concorso di violazioni.
Si ricorda che...
Il legislatore, per i primi 6 mesi del 2019, aveva previsto che le sanzioni:
- non fossero applicate qualora la fattura elettronica fosse stata regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata;
- fossero ridotte dell’80% qualora la fattura elettronica fosse stata emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo (tale riduzione ha trovato applicazione sino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile)