Diritto

La consegna differita di un immobile non è un contratto di comodato


Un Notaio ha posto il seguente quesito all'amministrazione finanziaria: la consegna differita di un immobile si configura come un contratto di comodato per il quale è dovuta l'imposta di registro? Il differimento della consegna di un immobile abitativo è stata deciso da venditore e acquirente, i quali hanno stabilito, nel contratto preliminare di vendita, che la consegna stessa debba essere fatta entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del rogito di vendita.

L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risposta n. 458, ha stabilito che, nel caso in esame "la consegna differita dell'immobile è una modalità concordata di adempimento dell'obbligazione del venditore, funzionale alla realizzazione dello schema negoziale dedotto in contratto e non è inquadrabile nello schema negoziale del contratto di comodato".

Questo perchè, nell'ordinamento italiano, la consegna del bene materiale al compratore non è richiesta per perfezionare il contratto di compravendita ed il trasferimento del diritto di proprietà, ma è necessaria solo ai fini del trasferimento del possesso del bene. 

L'art. 1376 stabilisce che "nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale, ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso legittimamente prestato". Nel caso di specie le parti hanno stabilito consensualmente la consegna differita ed il contratto di compravendita è il tipico contratto soggetto al principio consensualistico.

La consegna differita del bene non può essere un contratto di comodato d'uso anche perchè, secondo quanto previsto dall'art. 1803 del codice civile il contratto di comodato è il contratto "col quale una parte consegna all'altra una casa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta", fattispecie non prevista nel caso in esame.