Fisco

Liquidazione Iva di gruppo: come gestire un credito annuale in caso di omessi versamenti


L'istante è una controllante che ha optato con la controllata per la procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo; il primo trimestre 2018 ha chiusi con una liquidazione Iva di gruppo a debito: tale debito è stato indicato nella "Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva", ma non si è proceduto al versamento dell'importo. 

L'omesso versamento ha comportato la notifica di una comunicazione di irregolarità che l'istante ha rateizzato in 5 anni.

Il quarto trimestre 2018, per effetto del trasferimento dei crediti operato dalla società controllata, presenta un credito Iva di gruppo che "pur risultando dalla relativa comunicazione delle liquidazione periodica non trova evidenza nel quadro VW della Dichiarazione Iva 2019, riferito alla liquidazione di gruppo, attesa l'omissione del versamento relativo al primo trimestre 2018". Le istruzioni di compilazione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva prevedono l'indicazione nel rigo VP9 dell'ammontare del credito dell'anno precedente sulla base delle risultanze della dichiarazione annuale dell'anno precedente, e pertanto, l'istante non può indicare il credito Iva generato nell'ultimo trimestre 2018 neanche nella liquidazione Iva relativa al mese di gennaio 2019.

Il quesito è il seguente: è possibile riportare al successivo periodo di liquidazione (per utilizzo in compensazione verticale) il credito Iva che emerge dall'ultimo mese/trimestre dell'anno (nel caso di specie, il 2018) anche se tale credito non può essere indicato nel modello della dichiarazione annuale per effetto dell'omesso versamento del primo trimestre 2018?

L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risposta n. 449, ha chiarito che "nell'ipotesi di rateazione degli esiti del controllo automatizzato derivanti dal mancato versamento dell'Iva periodica, il credito Iva da versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni"In sede di dichiarazione Iva annuale, per la determinazione del credito Iva annuale (rigo VW33), si deve tenere conto esclusivamente dell'Iva versata: in caso di versamento rateale è necessario indicare solamente la quota dell'imposta "corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa".

Ne consegue che, nel caso di specie, non era corretto indicare nel rigo VW30 (Iva periodica versata) della Dichiarazione Iva 2019 l'intero importo oggetto della comunicazione di irregolarità in quanto al momento della presentazione del modello, erano state corrisposte solamente 2 rate.