Fisco

Nuova fatturazione 2013. Prime valutazioni pratiche (quando emettere le fatture)


Dal 1° gennaio 2013 entra in vigore il nuovo testo dell’art 21 del DPR IVA che introduce molte novità applicative nella fatturazione attiva  in Italia.

Tali novità sono state introdotte a seguito del recepimneto della Direttiva UE 2010/45 nel nostro ordinamento giuridico.

Qui di  seguito alcuni approfondimenti e prime analisi pratiche di cosa cambia nell’operatività:

Quando va emessa la fattura

La fattura, cartacea o elettronica, viene data per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente (art 21 comma 1 DPR 633/72).

La fattura va emessa al momento di effettuazione dell'operazione.

Tale regola trova una serie di deroghe:

a)     per le cessioni di beni la cui consegna / spedizione risulta da ddt o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione avente le caratteristiche di cui al DPR n. 472/96, nonché per le prestazioni di servizi idoneamente documentate, effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura nella quale va specificato il dettaglio delle operazioni, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse. Va notato che la nuova disposizione introduce la fattura c.d. "differita" anche per le prestazioni di servizi;

b)     per le cessioni di beni effettuate dall'acquirente nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, la fattura va emessa entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione dei beni;

c)     per le prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi UE ex art. 7-ter, la fattura (senza IVA) va emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.


La disciplina della fatturazione nel caso di acconti è distinta a seconda che si tratti di prestazioni di servizio o di cessione di beni.

Nel caso di acconti, pagati o incassati, per un’operazione di servizio vanno sempre fatturati (come già avviene).

Al contrario, gli acconti incassati o pagati per una cessione o acquisto di beni con un Paese Ue non sono più soggetti all’obbligo di fatturazione: nei casi in cui si emettano fatture anticipate esse diventano prova dell’effettuazione dell’operazione e rendono l’imposta, da quello stesso momento, immediatamente esigibile.