Diritto

Corrispettivi telematici: come registrare tickets restaurant e biglietti del bus


L'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Risposta n. 394 ha fornito due importanti chiarimenti sul tema trasmissione telematica dei corrispettivi, e più precisamente:

  1. l'importo dei tickets restaurant è compreso nell'importo complessivo dei corrispettivi da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate;
  2. il rivenditore di biglietti dell'autobus non è tenuto ad emettere un "documento commerciale" al momento della vendita del biglietto, in quanto il suo corrispettivo è costituito dall’aggio, da documentare con separata fattura nei confronti del gestore del servizio; tale vendita non rientra, dunque, negli importi dei corrispettivi da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha, dunque, risposto a un esercente (attività di bar/pasticceria) che accetta i tickets restaurant e che fornisce il servizio di vendita di biglietti e abbonamenti degli autobus. L'istante, avendo conseguito nel 2018 un volume d'affari superiore ai 400.000 euro, è rientrato nell'obbligo - a far data dal 1° luglio scorso - della trasmissione telematica dei corrispettivi. Nello svolgere tale procedura si è accorto che:

  • il nuovo registratore di cassa conteggia l'importo dei tickets sia ai fini dei ricavi che ai fini IVA, nonostante che i medesimi siano oggetto di fatturazione periodica alla ditta fornitrice: in questo modo si verifica una duplicazione sia dei ricavi che dell'iva a debito;
  • il registratore di cassa, al momento della vendita del biglietto dell'autobus (l'istante certifica la vendita mediante documento commerciale), memorizza l'intero corrispettivo in regime di esenzione Iva, anche se il ricavo di competenza dell'esercente è rappresentato dal solo aggio

Qui di seguito il metodo corretto per risolvere le due problematiche sopra citate

Tickets restaurant

Gli importi dei tickets debbono obbligatoriamente essere compresi nell'importo complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate, nonostante gli stessi debbano essere fatturati alla società; non si pone, però, il problema del doppio ricavo nè della doppia Iva a debito in quanto "è solo con il pagamento del controvalore dei tickets da parte della società emittente ovvero con l'emissione della fattura se antecedente al pagamento che si realizza l'esigibilità dell'Iva e, ai fini delle imposte sul reddito, la rilevanza del ricavo".

Attenzione! Il principio sopra citato sarà tenuto ben presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente.

Biglietti autobus

L'esercente, al momento della vendita del biglietto, non è tenuto ad emettere alcun "documento commerciale". Nel caso di specie:

  • l'Iva viene assolta a monte dal gestore del servizio di trasporto (art. 74, DPR 633/72);
  • per l'esercente il corrispettivo rilevante ai fini del ricavo è costituito dall'aggio, e tale importo è documentato mediante l'emissione di una fattura nei confronti del gestore del servizio che non rientra nella trasmissione telematica dei corrispettivi