Emissione tardiva e-fattura: al via le sanzioni a partire dal 1° ottobre
Il 30 settembre scorso è terminato il periodo di "moratoria" concesso dal legislatore per permettere agli operatori di mettersi in linea ed adeguarsi all'emissione della fattura in formato elettronico; è stata infatti data la possibilità, fino al 30 giugno 2019 per i contribuenti con liquidazione trimestrale e fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti con liquidazione mensile, di emettere la fattura elettronica in ritardo, senza l'applicazione di sanzioni nel caso in cui la stessa fosse stata emessa entro i termini per procedere alla liquidazione del periodo d'interesse, sia esso mensile o trimestrale, e con l'applicazione di sanzioni ridotte al 20%, rispetto a quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 471/97, qualora la fattura fosse stata emessa dopo la scadenza del termine di liquidazione.
Terminato il periodo di moratoria, le fatture elettroniche, al fine di non incorrere in sanzioni in misura piena dovranno essere emesse secondo i termini di legge, e più precisamente:
- fattura immediata: entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione;
- fattura differita: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione; sul tema è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Risposta n. 389.
Sanzioni
L'art. 6 del D.Lgs. 471/97 prevede:
- una sanzione amministrativa compresa tra il 90% ed il 180% nel caso di violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di un'operazione; la sanzione, commisurata all'imposta, è applicata anche in caso di indicazione nei registri di un'imposta inferiore a quella dovuta;
- una sanzione amministrativa da 250 euro a 2000 euro in caso di una violazione formale che non abbia riflessi sull'importo dell'imposta dovuta;
- una sanzione amministrativa tra il 5% ed il 10% dell'importo dovuto per operazioni di reverse charge, operazioni esenti e operazioni non soggette Iva