ISA: attività di controllo per punteggio non sufficiente
Nel corso degli incontri tra Amministrazione finanziaria e associazioni di categoria sono stati posti i seguenti quesiti in merito alle attività di controllo legate al punteggio attribuito a seguito dell'applicazione degli Indicatori sintetici di affidabilità:
- in caso di punteggio ISA particolarmente basso, logicamente inferiore a 6, quali saranno le conseguenze per il contribuente?
- s'innescherà automaticamente una procedura di verifica?
- il punteggio per innescare una verifica deve essere corroborato da altri elementi?
- come vengono considerati i contribuenti che presentano un punteggio compreso fra 6 e 7,99?
La legge n. 50/2017 prevede che l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, per attivare specifiche attività di controllo (analisi del rischio di evasione) debbano tenere conto sia del livello di affidabilità fiscale del contribuente assegnato sulla base del punteggio Isa, che delle informazioni presenti in anagrafe tributaria (art. 7, comma Dpr n. 605/73).
Il Provvedimento del 10 maggio 2019 ha stabilito che, per l'analisi del livello di affidabilità fiscale che possa comportare l'attivazione di specifiche attività di controllo, si debba tenere conto di un punteggio che sia minore o uguale a 6.
Non è pertanto prevista l'attivazione di un'attività di controllo se il contribuente ha conseguito un punteggio compreso tra 6 e 7,99.