Socio Amministratore: quando è evitabile la doppia contribuzione
La contemporanea iscrizione presso le due gestioni (Gestione Separata e Commercianti nel caso specifico) si fonda su titoli diversi: la percezione di redditi di lavoro autonomo, come amministratore della società, e la produzione di redditi di impresa, in qualità di socio che partecipa al lavoro aziendale, nel caso della gestione commercianti. Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d’impresa.
Nel caso specifico, durante l’attività istruttoria è emerso che l’attività commerciale svolta dal soggetto, nell’ambito della società della quale era amministratore unico, non era connotata dai requisiti di abitualità e prevalenza e il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione non era diverso e distinto da quello di amministratore, limitandosi il soggetto a curare i rapporti con il fornitori, con le banche ed in generale l’attività amministrativa.
Con la sentenza n. 21295 del 9 agosto 2019, la Corte di Cassazione afferma dunque che per l’amministratore unico di una società, l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti si ha quando lo stesso svolge attività materiale ed esecutiva nell’impresa. In caso contrario è tenuto alla sola iscrizione alla Gestione Separata INPS.