Patenti di guida: le prestazioni diventano imponibili IVA
Con la pubblicazione della Risoluzione 79 del 2 settembre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito, sulla base di quanto disposto da una recente sentenza della Corte di Giustizia UE, che le attività didattiche-formative finalizzate al conseguimento delle patenti di guida sono da considerarsi imponibili Iva.
La Risoluzione è la risposta ad uno specifico interpello proposto da un'Autoscuola che, proprio sulla base della citata sentenza, si è posta il dubbio se fosse corretto fatturare le proprie prestazioni in regime di esenzione Iva, così come previsto dalle precedenti risoluzioni dell'amministrazione finanziaria (83/E/1998 e 134/E/2005).
La sentenza CGUE del 14 marzo 2019 considera esenti Iva le "operazioni relative all'educazione dell'infanzia e della gioventù, all'insegnamento scolastico e universitario, nonchè le operazioni relative alla formazione e alla riqualificazione professionale, comprese le lezioni private impartite da insegnanti". La Corte di Giustizia esclude, di fatto dall'ambito di esenzione Iva le lezioni per conseguire la scuola guida.
L'amministrazione finanziaria, sulla base degli accordi europei, al fine di evitare divergenze nell'applicazione del dell'Iva rispetto ad altri Paesi dell'UE, è tenuta a dare efficacia alla sentenza del Corte di Giustizia; pertanto, l'attività esercitata dal soggetto istante (Autoscuola), avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti guida, deve considerarsi imponibile agli effetti dell'Imposta sul Valore Aggiunto.
Sono di fatto da considerarsi superate le Risoluzioni 83/E/1998 e 134/E/2005.
I correttivi che l'Autoscuola dovrà adottare sono i seguenti:
- emissione di una nota di variazione in aumento (art. 26 DPR 633/72) per le operazioni effettuate e registrate relative alle annualità ancora accertabili ai fini Iva;
- esercizio del diritto di detrazione dell'imposta corrisposta sugli acquisti con riferimento alle medesime annualità;
- predisposizione delle relative dichiarazioni integrative con evidenza del debito maturato e del credito generato;
- in caso di imposta a debito è necessario procedere al versamento dell'importo.
Attenzione! L'amministrazione finanziaria ha stabilito che, nel caso in esame, non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente con riferimento alle prestazioni poste in essere prima della pubblicazione dell Risoluzione 79/E/2019, in quanto il soggetto si è "conformato a indicazioni contenuti in atti (precedenti alla sentenza) dell'amministrazione finanziaria".