CALL-CENTER: finanziamento per l'anno 2019 delle misure di sostegno al reddito
L’articolo 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, introdotto in sede di conversione dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto un nuovo finanziamento, pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2019, per le misure di sostegno del reddito a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center.
Le aziende interessate utilizzeranno nel flusso Uniemens, le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale con il sistema “Ticket”, in corso di implementazione. In attesa della definizione delle necessarie modifiche procedurali, le imprese continueranno ad avvalersi del sistema della “CIG Aggregata”, per le autorizzazioni relative a decreti ministeriali riferiti a periodi di concessione di CIGD che abbiano inizio in data non successiva al 31 ottobre 2019.
Contributo addizionale
Ai sensi dell’articolo 4 del D.L. n. 22763/2015, è posto a carico delle imprese ammesse al trattamento, un contributo addizionale nella misura prevista dall’articolo 5 del D.Lgs n. 148/2015, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale e calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (cd. retribuzione persa).
La misura del contributo addizionale varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali, nell’ambito del quinquennio mobile. Al riguardo, si precisa che ai fini del superamento delle 52 e delle 104 settimane che determinano l'incremento delle aliquote del contributo addizionale, vanno computati i trattamenti di integrazione salariale in deroga per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se riguardanti eventi di sospensione o riduzione antecedenti a tale data. Non verranno invece computati i periodi di sospensione o riduzione successivi al 24 settembre 2015, se dedotti in domande presentate prima di tale data.
TFR
L’INPS ricorda che le quote di trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro, sono a carico del datore di lavoro.
Nel messaggio n. 3058/2019 l’INPS fornisce istruzioni circa il flusso di gestione delle autorizzazioni “CIGD Aggregata” e le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale sul flusso Uniemens.