Fisco

Accertamento con adesione nella sas: responsabile solidale l'amministratore di fatto che firma l’accordo


La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20577 del 31 luglio 2019, è intervenuta in tema di accertamento con adesione, chiarendo che il socio accomandante, amministratore di fatto della sas, il quale firma l’accertamento con adesione della società, unitamente al socio accomandatario, che agisce quale amministratore di diritto, è solidalmente responsabile con quest’ultimo.

I fatti

Il socio accomandante e l’accomandatario di una SAS avevano entrambi firmato un accertamento con adesione, ma avendo versato all’erario solo le prime due rate dovute, erano stati raggiunti da una cartella di pagamento avente ad oggetto l’iscrizione a ruolo delle somme risultanti dal verbale di accertamento con adesione.

Avendo impugnato la cartella, avevano ottenuto una sentenza sfavorevole in primo grado, poi ribaltata in grado d’appello, in cui i giudici avevano ritenuto che le Entrate non avessero provato in maniera inconfutabile, che il socio accomandante ricorrente fosse l’amministratore di fatto della società.
A parere dei giudici di secondo grado, infatti, l’accomandante era intervenuto nell’accertamento con adesione, congiuntamente al socio amministratore, solo per controllare l’attività di questi, in considerazione del fatto che l’adesione avrebbe inciso sulla determinazione del maggior reddito, per trasparenza, pro-quota.

Avverso la suddetta decisione, le Entrate ricorrevano in Cassazione, ritenendo errata la pronuncia di merito e portando ai giudici di legittimità diversi elementi dai quali emergeva chiaramente il ruolo dell’accomandante quale amministratore di fatto, come ad esempio il pagamento di una dipendente, la delega ad operare in tutti i rapporti della società e, in particolare, il fatto che avesse sottoscritto il provvedimento con adesione, in cui, peraltro, veniva qualificato come amministratore di fatto, senza nulla obiettare.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ponendo l’attenzione sulla sottoscrizione del verbale di adesione da parte dell’accomandante. Sul punto i giudici hanno ricordato due ordinanze della giurisprudenza di legittimità - ordinanza n. 2161/2019 e cfr Cassazione, nn. 10086/2009 e n. 11982/2011 – ribadendo anche in questo caso che "quando l'istanza di adesione abbia avuto buon esito, nel senso che il concordato si sia concluso, l'accertamento così definito diventa intoccabile, tanto da parte del contribuente, che non può più impugnarlo, quanto da parte dell'Ufficio, che non può integrarlo o modificarlo …”.

Dunque, una volta concluso l’accertamento con adesione in cui viene fissata anche la somma dovuta all’erario, il contribuente può dare solo esecuzione alla transazione, versando quanto in esso indicato, non può impugnarla o rimettere in discussione l’oggetto del concordato, impugnando la cartella di pagamento che è un atto meramente esecutivo dell’accordo stesso.