Niente compenso all'agente se la licenza non viene accordata
Con ordinanza n. 20192 del 25 luglio 2019, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Perugia, la quale aveva condannato due agenti immobiliari alla restituzione delle somme ricevute a titolo di provvigione per la mediazione in un contratto di locazione commerciale sottoposto a condizione sospensiva non verificatasi.
Il contratto di locazione, infatti, era sottoposto alla condizione del rilascio delle dovute autorizzazioni amministrative per l’attività commerciale che avrebbe dovuto svolgersi nell’immobile oggetto dell’accordo. Tali autorizzazioni però non erano state rilasciate, pertanto la Corte d'Appello non aveva ritenuto corretta la consegna, da parte dell'agenzia immobiliare, dell'assegno alla società proprietaria dell'immobile, così come aveva ritenuto che i mediatori non potessero incassare i due assegni consegnati a titolo di provvigione.
Nel confermare le argomentazioni dei giudici di merito, la Cassazione, nella sua pronuncia, ha rammentato che la disciplina del contratto condizionato (artt. 1353 c.c. e ss) prevede che lo stesso, una volta concluso, sia senz'altro valido tra le parti ma, nel caso di apposizione di condizione sospensiva, la sua efficacia resta subordinata all'avveramento della stessa; con l'ulteriore conseguenza che il mancato avveramento della condizione sospensiva fa sorgere per il contraente l'obbligo di restituzione di somme eventualmente ricevute.
Tale conclusione è in linea con quanto previsto all’art. 1757 c.c., secondo cui se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
Ragion per cui, tornando al caso di specie, il diritto al compenso per il mediatore non sussiste se la condizione sospensiva apposta al contratto di locazione in cui è intervenuto per la conclusione non si verifica. Del resto, l’articolo 1357 c.c. che regola, appunto, gli atti di disposizione in pendenza della condizione, statuisce espressamente che “chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa, ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione”.