Cause ostative al regime forfetario: occhio al controllo di fatto ed al codice ATECO
La norma prevede che possa accedere al regime forfetario il contribuente che:
- partecipa a una società senza detenerne il controllo (art. 2359 del cc);
- non esercita un'influenza dominante nella società in cui è socio;
- non vi sia una situazione di controllo indiretto (parentela tra i soci) in una società che svolge la stessa attività
Rimane da verificare singolarmente ogni caso al fine di definire la possibilità o meno per il contribuente di poter aderire al regime forfetario.
Ciò che è certo è che qualunque valutazione di accesso al regime forfetario dovrà avvenire per l'anno 2020, tenuto conto che il contribuente può comunque aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e - ove ne sia accertata l’esistenza - la decadenza dal regime avverrà nel 2020 (Circolare 9/2019).
Risposta n. 334
Nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta ad un contribuente che ha posto il seguente quesito:
"l’istante dichiara di essere socio di capitale, nella misura di 1/3, nella società ALFA, che svolge, tra l’altro, attività di consulenza in campo assicurativo in merito alla liquidazione dei danni da infortunio con esclusione delle attività peritali con codice ATECO dichiarato 66.21.00.
La compagine sociale si compone di tre soci aventi la medesima quota di partecipazione di 1/3 del capitale sociale e tra i quali non sussiste alcun legame di parentela.
L’interpellante è intenzionato ad avviare l’attività di procacciatore d’affari con codice ATECO dichiarato 46.19.02 che prevede di svolgere anche a favore della predetta società. Detta attività risulterebbe propedeutica e complementare all’attività svolta dalla società di cui lo stesso è socio.
Con la documentazione integrativa acquisita con prot. RU n. … del … l’istante ha precisato che:
- non esistendo patti parasociali tra i soci, per le decisioni assemblea rivalgono le maggioranze previste dal Codice Civile,
- non ci sono rapporti di parentela tra i soci;
- l’istante prevede di non fatturare o fatturare una percentuale non superiore al 50% dell’intero fatturato annuo alla società di cui è socio.
Inoltre, dall’atto costitutivo allegato alla citata documentazione integrativa si legge che: “I comparenti nominano un consiglio di amministrazione a tempo indeterminato, in persona di loro stessi e accettano le cariche …” e che “gli amministratori opereranno e rappresenteranno la società … congiuntivamente e congiuntamente per gli atti comportanti esposizione finanziaria” precisando, infine, che siano atti comportanti esposizione finanziaria, ai fini dei poteri amministrativi, “emissione, avallo e accettazione di titoli cambiari; stipulazione di mutui e finanziamenti e negoziazione e rilascio di garanzie reali e personali”.
Ciò premesso, il contribuente chiede un parere in merito all’applicabilità nei suoi confronti del regime forfettario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in breve “Legge di bilancio 2019”).
Nel caso di specie sembra non sussistere alcun controllo di diritto né influenza dominante sulla società di cui è socio, ma per il 2020 è necessario verificare la percentuale di fatturato nei confronti della società stessa, perchè il superamento della percentuale pari al 50% comporterebbe il controllo di fatto, ma, qualora le attività svolte dall’interpellante e dalla società siano effettivamente corrispondenti a quelle formalmente dichiarate nei codici ATECO riportati nell’istanza (elemento fattuale il cui esame non è esperibile in sede di interpello), come chiarito nella circolare n. 9/E del 2019, non si verificherebbe la condizione di cui al punto sub 2), con conseguente permanenza nel regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.
Nel caso in esame, per il 2020, ai fini dell'accesso al regime forfetario, il contribuente, dovrà verificare:
- la sussistenza o meno del controllo di fatto;
- i codici ATECO utilizzati