Fisco

Soggetto non residente: è sostituto d'imposta se ha stabile organizzazione


Una società di diritto spagnolo ha deciso di assumere un lavoratore dipendente residente in Italia per sviluppare la propria attività sul territorio italiano.

E' stato incaricato una persona, in qualità di rappresentante, al fine di provvedere a tutti gli adempimenti previdenziali, assicurativi e fiscali connessi all'attività lavorativa che dovrà svolgere la persona in Italia.

La società segnala che per il 2019 non è previsto un luogo "fisico" in Italia, mentre, tale eventualità potrebbe esserci a partire dal 2020 in quanto è in previsione un ufficio di rappresentanza sul territorio italiano.

Alla luce di quanto comunicato, la società chiede se, per l'anno 2019, debba operare in qualità di sostituto d'imposta nei confronti del dipendente italiano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del DPR 600/73.

Risposta n. 312

In assenza di stabile organizzazione in Italia, la società, non può rivestire il ruolo di sostituto d'imposta e pertanto non è tenuta ad applicare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente italiano; questa è la risposta che è stata fornita alla società spagnola da parte dell'amministrazione finanziaria.

La stessa Agenzia delle Entrate sottolinea, però, che "resta inteso che, ove il personale dipendente assunto in Italia disponga del potere di concludere contratti in nome della società interpellante, e di fatto lo eserciti, si dovrà valutare se la società medesima disponga, nel territorio dello Stato, di una stabile organizzazione, anche in assenza di una struttura fissa".

Si ricorda che...

L'art. 23 del Dpr 600/73 include tra i soggetti tenuti a svolgere il ruolo di sostituto d'imposta gli enti e le società di cui art. 73, comma 1 del DPR 917/86 (le società ed enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

La circolare del Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997 ha, però, chiarito che gli enti e le società non residenti assumono "la qualifica di sostituto d'imposta limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia".