Fisco

I servizi di gestione del convitto non sono esenti Iva: il perché dell'Agenzia delle Entrate


Un Consorzio si è aggiudicato il servizio di gestione di alcuni convitti di proprietà di un comune italiano.

La domanda posta mediante interpello dallo stesso Consorzio riguarda l'assoggettamento ad Iva o l'applicazione del regime di esenzione, ex art. 10 DPR 633/72 alle prestazioni da loro svolte.

Per completare il quadro si rileva che le principali attività svolte dal Consorzio ed oggetto di fatturazione sono le seguenti:

  • servizio di pensione completa ai convittori;
  • sostegno pedagogico qualificato e sostegno per i compiti scolastici ed attività ricreative adatte all'età dei convittori;
  • la gestione dell’iscrizione per i successivi anni scolastica;
  • uno scambio di informazioni con le scuole ed i genitori per quanto riguarda l'evoluzione personale e scolastica;

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato sulla base del costo mensile singolo per alunno.

Risposta Agenzia delle Entrate

Con la pubblicazione delle Risposta n. 251, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "le prestazioni in oggetto non possano beneficiare del regime di esenzione di cui al predetto articolo 10, primo comma, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972 e, conseguentemente, il corrispettivo spettante all’affidatario, (rette mensili corrisposte dai convittori e quota a carico della Provincia) per la gestione dei convitti di cui sopra, risulta imponibile ai fini IVA".

Per permettere l’assoggettamento al regime di esenzione IVA delle prestazioni di vitto e alloggio è necessario individuare, come richiesto dalla norma in materia di IVA sulla base delle indicazioni comunitarie, un “collegamento funzionale” tra le parti.

L’Amministrazione finanziaria ha precisato che, "al fine di esentare da IVA le prestazioni accessorie in parola (indicate nell'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972), non è sufficiente l'esistenza di un rapporto convenzionale tra l'organismo che eroga le prestazioni didattiche (ed educative) e quello che fornisce le citate prestazioni accessorie, essendo, invece, necessario un nesso istituzionale tra detti organismi tale da assicurare un legame finalizzato al conseguimento di obiettivi funzionalmente coordinati (circolare 10 agosto 1994, n. 150)".

Nel caso di specie viene ad instaurarsi un rapporto contrattuale mediante il quale i servizi relativi alla gestione dei predetti convitti verranno forniti dalla società istante, in favore dei convittori, con una propria organizzazione, di beni e mezzi, autonoma rispetto a quella delle scuole pubbliche dagli stessi frequentate, dietro pagamento di un corrispettivo, definito nel bando di gara, che comprende una retta a carico del convittore e una quota a carico della Provincia.

Non essendoci uno specifico nesso istituzionale finalizzato al conseguimento di obiettivi funzionalmente coordinati, le prestazioni oggetto dell'interpello debbono, dunque, essere assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.