Fisco

Un maggior credito Iva può essere utilizzato in compensazione (anche se sono decorsi i termini per la nota di variazione)


Il soggetto istante (di seguito Dipartimento), tramite precedente interpello, aveva ottenuto la risposta in merito alla corretta aliquota IVA da applicare in sede di fatturazione del servizio di ristorazione erogato presso la propria sede. In particolare, per il servizio di ristorazione è stata riconosciuta l'applicazione dell'iva al 4%, invece di quella al 10% applicata dallo stesso Dipartimento.

Alla luce di ciò, l’Istante ha ottenuto dal fornitore del servizio di ristorazione il riconoscimento dell’aliquota corretta e la conseguente emissione, ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. 633 del 1972, delle relative note di variazione per il periodo 1 dicembre 2016-4 agosto 2017. Per il periodo intercorso tra il 1° gennaio 2015 ed il 30 novembre 2016 non è stato possibile procedere con le note di variazione, in quanto è stato superato l'anno, periodo entro il quale è possibile procedere con l'emissione delle stesse note.

Tenuto conto che si tratta di prestazioni in split payment, ne consegue che il Dipartimento ha presentato un secondo interpello sul tema ponendo due quesiti:

  1. il credito iva generato dalle note di variazione può essere utilizzato in detrazione?
  2. può essere portata in detrazione la maggiore imposta versata in relazione alle fatture relative al periodo 1° gennaio 2015-30 novembre 2016 (per tale periodo il fornitore non ha potuto emettere alcuna nota di variazione)?

Per rispondere a tali quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta n. 243 .

Risposta Agenzia delle Entrate

Per quanto riguarda il primo quesito, l'Agenzia delle Entrate, citando le circolari n. 6/E/2015, n. 15/E/2015 e n. 27/E/2017, ha dapprima chiarito che "nell'ipotesi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti di cui dell'art. 26 sopracitato, emetta una nota di variazione in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in regime di split payment, la stessa dovrà essere numerata, indicare l'ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria".

Il committente pubblico, per poter procedere alla detrazione della maggior iva versata ma recuperata tramite le note di variazione ricevute, deve:

  • se si tratta di prestazioni in ambito commerciale, provvedere alla registrazione della nota di variazione nel registro "IVA vendite" , fermo restando la contestuale registrazione nel registro "IVA acquisti" di cui all'art. 25 del medesimo Decreto, al fine di stornare la parte di imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l'imposta detraibile;
  • se si tratta di prestazioni in ambito istituzionale, computare il maggior versamento iva a scomputo dei successivi versamenti IVA da effettuare nell'ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment)

Per quanto riguarda il secondo quesito, l'Agenzia delle Entrate riconosce la natura indebita (ex art . 2033 e ss. del codice civile) dei versamenti effettuati dal Dipartimento, per un importo maggiore rispetto al dovuto.

A tal riguardo l'Amministrazione finanziaria ha stabilito che il Dipartimento possa recuperare gli importi versati in eccesso all'Erario per il periodo 1° gennaio 2015-30 novembre 2016, scomputandoli dai futuri versamenti che dovrà effettuare, relativamente alla propria sfera istituzionale, in regime di split payment.

Tale operazione dovrà trovare chiara evidenza nella documentazione contabile.