Fisco

Come usufruire nuovamente dell'agevolazione prima casa: la risposta dell'Agenzia delle Entrate


L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risposta n. 241, ha dato parere favorevole alla soluzione prospettata dal contribuente che ha posto un quesito in materia di agevolazione "prima casa".

Quesito

L'istante, coniugato in regime di separazione dei beni, ha acquistato nel 2001, in comproprietà con il coniuge, un'abitazione usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa, così come previsto dalla Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa Parte I, allegata al Testo unico dell’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).

Negli anni successivi, ha acquistato un garage (C/6) quale pertinenza all'abitazione principale, usufruendo sempre delle sopra menzionate agevolazioni fiscali.

E' intenzione dell'istante:

  • procedere alla vendita dell'abitazione principale, mantenendo, però, la proprietà del garage;
  • in un momento successivo, ma comunque entro i 12 mesi, procedere all'acquisto di una nuova abitazione da adibire ad abitazione principale, usufruendo nuovamente delle agevolazioni prima casa;
  • in sede del suddetto acquisto beneficiare anche del credito d’imposta previsto dall’art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Risposta Agenzia delle Entrate

L'iter procedurale prospettato dal contribuente per poter procedere ad un nuovo acquisto usufruendo dei benefici fiscali "prima casa" è corretto. La Nota II-bis, infatti, richiede il rispetto delle seguenti condizioni:

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo …”.

Nel caso di specie, mantenere la proprietà del garage non è causa ostativa per usufruire dell'agevolazione prima casa in quanto la norma si riferisce ad "altra casa di abitazione" e non alla pertinenza: è necessario, però, aver venduto l'immobile abitativo precedentemente acquistato in regime agevolativo.

L'istante potrà, altresi, usufruire del credito d'imposta previsto dall’art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Si ricorda che...

L’art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 recita "ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. L'agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto".