Diritto

Note di variazione: ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate


In seguito alla pubblicazione della Risoluzione n. 58/E/2019, sono giunte ulteriori richieste di chiarimento in merito alla corretta modalità di emissione delle note di variazione nei casi di operazioni ex art. 38 quater (tax free shopping).

La Risoluzione n. 65/E/2019 stabilisce che:

  • in caso di emissione della fattura in regime di non imponibilità Iva è necessario indicare in fattura gli estremi del passaporto; una copia della fattura consegnata al viaggiatore deve ritornare al cedente con il visto dell'Ufficio doganale entro il 4° mese successivo all'effettuazione dell'operazione. Il mancato trasporto dei beni fuori dall'UE o la non ricezione della copia della fattura vistata fa sorgere, in capo al cedente, l'obbligo di emettere una nota di variazione in aumento, ex art. 26 DPR 633/72, regolarizzando l'operazione tramite il versamento dell'imposta. Tale nota di variazione deve rispettare le regole di emissione delle relative fatture e, pertanto, dev'essere emessa obbligatoriamente in formato elettronico tramite il sistema OTELLO 2.0;
  • nel secondo caso il cedente addebita in rivalsa l'Iva al momento dell'acquisto, per poi procedere alla restituzione del tributo nel momento in cui il viaggiatore abbia dimostrato l'uscita dei beni fuori territorio UE, entro il terzo mese successivo, tramite la restituzione al cedente della copia della fattura vistata dall'Ufficio doganale; dopo aver effettuato la restituzione del tributo, il cedente ha diritto al recupero dell'iva tramite l'emissione di una nota di variazione in diminuzione. Tale nota non è obbligatoria ma e se non viene emessa è necessaria l'annotazione nei registri degli acquisti senza emissione di un autonomo documento. Importante, però, conservare, la documentazione che consenta di collegare in maniera certa ed inequivocabile l'originaria cessione all'uscita dei beni dal territorio UE all'annotazione effettuata nel registro degli acquisti.