Trattamento Iva prestazioni accessorie del trasporto passeggeri su imbarcazione
La legge di Bilancio 2017 ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2017 la disciplina fiscale Iva con riguardo alle prestazioni di servizio di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.
L'art. 10, comma 1, n. 14 prevede:
- esenzione Iva per le sole "prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza" (taxi, quali gondole o motoscafi);
- Iva al 5% per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale non equiparabili ai taxi;
- Iva al 10% per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate con mezzi diversi dai veicoli da piazza e da quelli abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale, nonchè le prestazioni di trasporto extraurbano a prescindere dal mezzo con cui sono effettuate.
La società istante, che svolge l'attività di trasporto urbano di passeggeri mediante motonavi, intende, ampliare la propria gamma di servizi e su tali chiede all'amministrazione finanziaria quale sia la corretta aliquota da applicare. I servizi sono i seguenti:
- somministrazione di bevande;
- descrizione dei luoghi di visita da parte del personale di bordo;
- organizzazione di mini crociere;
- organizzazione di eventi particolari con pagamento di un unico corrispettivo;
- organizzazione settimana di trasporto extraurbano con aperitivo a bordo;
- utilizzo delle imbarcazioni per trasporti riservati a ristretti gruppi di persone organizzati tramite un accordo con un tour operator.
Con la Risposta n. 225 l'Amministrazione finanziaria chiarisce dapprima che i servizi non possono essere considerati come prestazioni accessorie; "non è sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria all'attività principale (trasporto) unitariamente considerata: occorre che la prestazione accessoria formi un tutt'uno con l'operazione principale. Al contrario i corrispettivi di prestazioni distinte, anche se rese da un unico soggetto a favore dello stesso committente, vanno trattati fiscalmente in modo differente, secondo il loro proprio regime, quando non rispondono alle medesime finalità".
La società desidera, secondo quanto inteso, fornire un servizio complesso e articolato di gran lunga diverso al semplice trasporto passeggeri. Ne deriva che le prestazioni sopra elencate non possano essere considerate prestazioni accessorie ma prestazioni generiche in ambito turistico-alberghiero e, per tale motivo, debbono essere assoggettate ad aliquota del 22%.
Si ricorda che...
Così come ricordato anche dalla Risoluzione n. 50/E/2018, non è applicabile l'esenzione Iva per trasporto ristretto ad uso esclusivo di gruppi di persone.