Regime forfetario: il compenso amministratore (legato alla professione) è reddito da lavoro autonomo
L'istante svolge l'attività professionale di medico chirurgo e percepisce un compenso in qualità di consigliere di amministrazione presso una clinica privata nei cui confronti svolge in maniera prevalente la sua attività professionale. Sulla base di queste indicazioni, il contribuente richiede se vi sia in essere una clausola ostativa nell'applicazione del regime fiscale agevolato, tenuto conto che il volume del suo fatturato per l'attività libero professionale si attesta sotto il limite dei 65.000 euro, previsto dalla norma per avere accesso al regime forfetario.
Risposta Agenzia delle Entrate
Con la pubblicazione della Risposta n. 202, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che "con riferimento al caso di specie in cui l'istante svolge l'attività professionale di medico chirurgo e di consigliere di amministrazione presso una clinica privata, i relativi redditi debbono qualificarsi come redditi di lavoro autonomo (art. 53 del TUIR)". L'incarico di consigliere di amministrazione è stato conferito proprio sulla base dello svolgimento dell'attività di medico chirurgo.
In questo caso nulla c'entra la prevalenza di lavoro nei confronti del datore di lavoro, ma l'accesso o meno al regime rileva solo sulla base del rispetto dei limite dei ricavi.
L'istante potrà, dunque, accedere naturalmente al regime forfetario se l'ammontare dei redditi percepiti (attività professionale + compenso amministratore) non supera complessivamente i 65.000 euro; in caso contrario, il contribuente non potrà applicare il regime fiscale agevolato.